In caso di pagamento di assegni con firma di traenza falsa o in riferimento alla lamentata emissione di assegni circolari a fronte di richieste corredate da sottoscrizione apocrifa, la responsabilità dell’istituto di credito viene in rilievo solo qualora la falsità sia apprezzabile ictu oculi.
Il canone in base al quale apprezzare la diligenza del funzionario quello previsto dall’articolo 1176 c.c., che va rapportato alla normalità dell’attività bancaria e cioè alla diligenza media, non essendo tenuto il funzionario a disporre delle qualità di un esperto grafologo, né la banca a dotarsi di specifici strumenti meccanici o fisici ai fini del controllo sull’autenticità delle firme.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia con la sentenza n. 459 del 13.02.18.
Nella fattispecie considerata una società correntista conveniva in giudizio la Banca lamentando che la stessa aveva pagato una serie di trentasette assegni bancari a fronte di firme di traenza false del legale rappresentate della società attrice ed emesso un totale di sette assegni circolari con modalità anomale e, che, anche in questo caso, le relative richieste erano anch’esse munite di sottoscrizioni apocrife.
Si costituiva in giudizio l’intermediario convenuto, evidenziando che l’apocrifia delle sottoscrizioni, anche qualora fosse stata confermata, non avrebbe potuto in ogni caso ritenersi evidente e deducendo altresì che la presentazione degli assegni per l’incasso e delle richieste di emissione degli assegni circolari fosse avvenuta ad opera di un dipendente della società con ruolo dirigenziale, autorizzato di norma dal legale rappresentante della stessa società a ritirare i carnet ed infine che tanto gli assegni quanto le richieste erano munite dei timbri della società.
Espletata CTU grafologica, emergeva che tutte le sottoscrizioni esaminate, in originale o in copia, risultavano connotate da elevate corrispondenze rispetto alle autografie comparative utilizzate e che gli elementi che avevano indotto il perito a concludere per l’apocrifia delle sottoscrizioni, potevano essere rilevati soltanto attraverso l’utilizzo di specifica strumentazione tecnica.
Pertanto il Giudice, ribadito che in ipotesi di pagamento di assegni con firma di traenza falsa la responsabilità dell’istituto di credito viene in rilievo solo qualora la falsità sia apprezzabile ictu oculi in base al criterio di cui all’articolo 1176 c.c., che va rapportato alla normalità dell’attività bancaria e cioè alla diligenza media, ha ritenuto che nel caso considerato essendo la falsificazione non immediatamente rilevabile dovesse escludersi la responsabilità della Banca atteso che un’analisi condotta con specifici strumenti meccanici o fisici non rientra nei doveri di diligenza del funzionario di banca, il quale deve limitarsi ad rilevare difformità palesi tra la sottoscrizione apposta sul titolo e quella contenuta nello specimen fornito dal cliente ed in possesso della banca.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda attorea con condanna della correntista alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ASSEGNO: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ BANCA SE ICTU OCULI NON SI EVINCE ALCUNA ALTERAZIONE MORFOLOGICA/STRUTTURALE
E’ ESCLUSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE MECCANICHE QUALIFICATE
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso | 23.10.2017 | n.29982
FIRMA APOCRIFA: ESCLUSA RESPONSABILITÀ BANCA OVE LA SOTTOSCRIZIONE FALSA SIA APPOSTA DA COINTESTATARIO RAPPORTO
IL GRADO DI DILIGENZA RICHIESTA AL PROMOTORE FINANZIARIO È DIFFERENTE DA QUELLO RICHIESTO ALL’OPERATORE DI CASSA
Sentenza | Cassazione civile, sez. Prima, Pres. Giancola – Rel. Acierno | 03.07.2017 | n.16313
ASSEGNI: L’IRREGOLARITÀ DEVE ESSERE RILEVABILE CON LA NORMALE DILIGENZA
LA SOLA FOTOCOPIA DEL TITOLO DI CREDITO NON CONSENTE LA VERIFICA DELLE POSSIBILI ALTERAZIONI
presenza di lievi abrasioni o altri segni estetici sull’assegno, occorre l’originale del titolo.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 06.04.2017 | n.4386
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