ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi di assegno bancario alterato colui che agisce giudizialmente non è tenuto a proporre querela di falso avverso l’assegno al fine di contestarne la piena efficacia probatoria ( art.2702 cc).
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 novembre 2012, ha affermato che il correntista in ipotesi di assegno contraffatto, può contestare la non autenticità della sottoscrizione e della contraffazione del titolo secondo le ordinarie regole probatorie.
Con la decisione la Corte in materia di responsabilità della banca per pagamento di assegno contraffatto ha precisato che occorre fare riferimento al criterio della percettibilità con la normale diligenza (cfr Cass. n.15066 del 2005), da parte del cassiere.
Nel caso di specie, si era verificata l’alterazione dell’importo in cifre ed in lettere e del nome del prenditore, artefatti con la sovrapposizione di BANDE DI PLASTICA tali da impedire qualsiasi effettivo controllo delle sottostanti scritturazioni, e con una alterazione materiale immediatamente percepibile ictu oculi.
In merito a tali STRISCE TRASPARENTI SOVRAPPOSTE nel coso del processo vi erano state testimonianze contrapposte, le quali avevano riconosciuto una funzione ambigua anticontraffazione secondo alcuni testi, pro contraffazione secondo altri.
Proprio tale “ambiguità” avrebbe dovuto allarmare il diligente cassiere al fine di non pagare l’importo del titolo.
Nel concorso di responsabilità tra le due banche trattaria e negoziatrice poi la Suprema Corte ha confermato una responsabilità nella misura del 60% per l’Istituto che non aveva rilevato l’evidenza dell’alterazione ed nella misura del restante 40% per l’Istituto emittente atteso che, in stanza di compensazione, non rifiutò l’addebito del titolo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24887-2009 proposto da:
BANCA COOPERATIVA
– RICORRENTE –
contro
GIALLO SRL
– CONTRORICORRENTE –
contro
BANCA ROSSA SRL
– INTIMATI –
Nonchè da:
BANCA ROSSA SRL
– CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE –
contro
GIALLO SRL
BANCA COOPERATIVA
– CONTRORICORRENTI AL RICORSO INCIDENTALE –
contro
PRENDITORE ASSEGNO
– INTIMATO –
avverso la sentenza n.446/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/03/2009;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 17/10/2001 GIALLO SRL conveniva in giudizio BANCA ROSSA SRL di cui essa era correntista, davanti al Tribunale di Alessandria, sezione distaccata di Novi Ligure, per sentir dichiarare la responsabilità della predetta società per indebito pagamento di assegno, precedentemente rubato e contraffatto nell’importo, maggiorato a Lire 62.099.099 e nel nominativo del prenditore, a favore di PRENDITORE ASSEGNO, con condanna alla restituzione della predetta somma.
Costituitasi, la banca chiedeva rigettarsi la domanda dell’attrice e insisteva per la chiamata in causa e garanzia del prenditore e della Banca negoziatrice, BANCA COOPERATIVA.
Autorizzata la chiamata in causa, vi provvedeva la banca convenuta.
Si costituiva la BANCA COOPERATIVA, che chiedeva rigettarsi ogni domanda contro essa proposta e, in subordine, condannarsi il PRENDITORE ASSEGNO alla refusione delle eventuali somme da corrispondersi alla BANCA ROSSA SRL.
Il P. rimaneva contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza 27/6 – 11/7/2005, rigettava la domanda della GIALLO SRL.
GIALLO SRL, interponeva appello avverso la predetta sentenza nei confronti di BANCA ROSSA SRL, successore, nonchè della BANCA COOPERATIVA, successore, e di PRENDITORE ASSEGNO.
Costituitesi, entrambe le Banche chiedevano il rigetto dell’appello;
BANCA ROSSA SRL interponeva appello incidentale condizionato, riproponendo la domanda di manleva; la Banca di Romagna chiedeva il rigetto di tale appello incidentale, interponendo a sua volta appello incidentale, con domanda di integrale manleva nei confronti di PRENDITORE ASSEGNO; non si costituiva il PRENDITORE ASSEGNO.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza 13 – 26/3/2009, in riforma della impugnata sentenza, condannava BANCA ROSSA SRL al pagamento alla GIALLO SRL della somma di Euro 32.071,50; la Banca Romagna a rivalere BANCA ROSSA SRL della somma corrisposta nella misura del 60%; il PRENDITORE ASSEGNO a rivalere ciascuna delle due banche, in misura del 60%, in favore della BANCA COOPERATIVA e del 40% in favore dell’ BANCA ROSSA SRL.
Ricorre per cassazione la BANCA COOPERATIVA; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale BANCA ROSSA SRL.
Resiste, con due controricorsi, GIALLO SRL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO di ricorso la ricorrente principale BANCA COOPERATIVA lamenta violazione degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c. in quanto la deduzione dell’alterazione dell’assegno doveva essere proposta con querela di falso.
Con il SECONDO MOTIVO, la ricorrente lamenta nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 9, 34 e 355 cpc e art. 2702 cc, perchè la pronuncia sulla falsità del titolo non poteva essere resa dalla corte di merito, rientrando nella competenza funzionale del Tribunale.
Con il TERZO MOTIVO, la ricorrente lamenta nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt.163, 166, 342, 345 e 347 cpc, essendo stato acquisito tardivamente il titolo in causa.
Con il QUARTO MOTIVO, la ricorrente lamenta vizio di motivazione circa l’impossibilità di produrre il documento in questione.
Con il QUINTO MOTIVO, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 2697 cc in ordine alla colpa di INTESA SAN PAOLO, presunta, salvo prova liberatoria.
Con il SESTO MOTIVO, la ricorrente lamenta violazione dell’art.116 cpc essendo il giudice pervenuto erroneamente ad una conclusione difforme dalle risultanze di un documento costituente prova legale.
Con il SETTIMO MOTIVO, la ricorrente lamenta vizio di motivazione circa la prova dell’importo originario dell’assegno e del nome del prenditore.
Con l’OTTAVO MOTIVO, la ricorrente lamenta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art.68 e artt.485 e 491 cp, non essendo contra legem la semplice apposizione di una pellicola adesiva e trasparente sull’importo e sul nome del prenditore.
Con il NONO MOTIVO, la ricorrente lamenta vizio di motivazione sul medesimo profilo.
Con il DECIMO MOTIVO, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine ad alcune deposizioni qualificate come “interessate”, nonchè sulla distribuzione di responsabilità tra le due banche.
Con il PRIMO MOTIVO, la ricorrente incidentale BANCA ROSSA SRL lamenta violazione degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., con riferimento alla mancata proposizione della querela di falso.
Con il SECONDO MOTIVO, nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt.9, 34 e 355 cpc, art. 2702 cc, dovendosi necessariamente in via preventiva accertare la falsità del titolo.
Con il TERZO MOTIVO, la ricorrente lamenta nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 345 e 184 cpc; con il QUARTO, nullità per violazione degli artt. 163, 166, 342, 345 e 347 c.p.c.; con il QUINTO, vizio di motivazione, tutti in ordine alla tardività del deposito del titolo.
Con il SESTO MOTIVO, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 2697 cc sull’onere della prova.
Con il SETTIMO MOTIVO, la ricorrente lamenta nullità del procedimento per violazione dell’art.116 cpc, circa l’asserita qualità di prova legale dell’assegno prodotto.
Con l’OTTAVO MOTIVO, lamenta la ricorrente vizio di motivazione circa la prova dell’alterazione; con il NONO, vizio di motivazione circa l’impossibilità di un effettivo controllo sulle alterazioni apportate al titolo; con il DECIMO e UNDICESIMO MOTIVO, violazione del R.D. n.1736 del 1933, art.68, artt.485 e 491 cp, in ordine all’applicazione di pellicola adesiva su parte del titolo.
Con il MOTIVO DODICESIMO, vizio di motivazione circa la qualificazione di alcune deposizioni testimoniali come “interessate”.
Come è evidente, nel ricorso principale le medesime questioni sono prospettate, talora sotto diverse angolazioni nell’ambito di una pluralità di motivi; il ricorso incidentale ripercorre per gran parte lo sviluppo dei motivi di quello principale.
Si procederà pertanto all’esame delle questioni prospettate, prescindendo da una analisi specifica dei singoli motivi.
Va innanzitutto osservato che ben ha fatto il giudice di appello ad affermare che l’alterazione del titolo in questione era pacifica tra le parti (le stesse odierne ricorrenti ammettono in sostanza di non averla mai contestata, e che oggetto del contendere era la diligenza della Banca in ordine al pagamento dell’assegno in questione).
E’ dunque evidente che era del tutto estranea rispetto alla fattispecie dedotta la proposizione di una querela di falso o il disconoscimento di scrittura privata (l’assegno era stato prodotto, del resto, in fotocopia anche dall’attore in primo grado), nonchè la qualifica di prova legale della obbligazione contenuta nell’assegno stesso.
Allo stesso modo, non può parlarsi di vizio di motivazione circa la prova dell’alterazione stessa, nè di assolvimento dell’onere della prova da parte della banca, con la produzione dell’assegno stesso: non l’alterazione infatti era oggetto di prova, ma la diligenza della banca in ordine al pagamento dell’assegno alterato.
Quanto alla tardività della produzione dell’originale dell’assegno da parte della società correntista (nel corso del procedimento di appello), va precisato, da un lato, che la Corte ha dichiarato l’indispensabilità dell’assegno in originale, ai sensi dell’art.345 cpc, al fine di valutare la diligenza della banca; dall’altro, che la società correntista era impossibilitata a produrre l’originale in primo grado e con l’atto di appello (nel quale comunque ci si riferiva specificamente all’assegno prodotto in copia, perfettamente identificabile) essendo il titolo oggetto di sequestro penale.
Quanto alla percettibilità con la normale diligenza (al riguardo, tra le altre Cass. n.15066 del 2005), da parte del cassiere, dell’alterazione dell’assegno, la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, precisa che l’alterazione dell’importo in cifre ed in lettere e del nome del prenditore, erano stati artefatti con la sovrapposizione di bande di plastica tali da impedire qualsiasi effettivo controllo delle sottostanti scritturazioni, e con una alterazione materiale immediatamente percepibile ictu oculi.
Quanto all’affermazione circa le “interessate” deposizioni di taluni testi, contenuta nella sentenza, essa non presenta particolare rilevanza nel contesto motivazionale: la corte di merito afferma che le strisce trasparenti sovrapposte avevano una funzione ambigua: anticontraffazione secondo alcuni testi, pro contraffazione secondo altri.
Ma proprio tale “ambiguità” costituiva – secondo il giudice a quo – il dato allarmante che avrebbe dovuto convincere il cassiere a non pagare l’importo del titolo.
Quanto al grado di responsabilità tra le due banche, con motivazione altrettanto congrua e non contraddittoria, il giudice di appello precisa che la colpa del pagamento del titolo è imputabile principalmente alla BANCA COOPERATIVA, che ha comunque provveduto al pagamento nonostante l’evidenza dell’alterazione: pertanto, – afferma la sentenza impugnata – la sua colpa deve essere determinata nella misura del 60% il restante 40% essendo imputabile alla BANCA ROSSA SRL che, in stanza di compensazione, non rifiutò l’addebito del titolo.
Vanno pertanto rigettati, siccome infondati, il ricorso principale e quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della Società resistente, nonchè liquida in Euro 4.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, a carico di ciascun ricorrente.
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Numero Protocolo Interno : 32/2012