La banca alla quale sia presentato per l’incasso un assegno bancario è tenuta a pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, che coincide con la diligenza media, non essendo l’istituto di credito tenuto a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Cordisco, con la sentenza n. 292 del 08.08.2018.
La controversia ha riguardato l’appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Lanciano proposto da una società che ha convenuto in giudizio la Banca deducendo la contraddizione tra quanto statuito dal giudice di prime cure circa la contraffazione del titolo e la sua rilevabilità da parte di un esperto banchiere che si comporti con la dovuta diligenza ex art. 1176, comma 2, cc.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello contestando, quanto al merito, gli assunti avversari in virtù della bontà dell’operato del primo giudice.
L’organo giudicante ha ritenuto infondate le doglianze dell’appellante in quanto, in materia di contraffazione degli assegni bancari, in ossequio a quanto insegnato anche dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176 c.c., comma 2, e 1992 c.c., comma 2, in virtù, delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Quanto sopra è avallato anche dal disposto di cui all’art. 43 L. ass. che non esige l’adempimento di particolari obblighi investigativi per verificare che l’identità del prenditore apparente corrisponda a quella del prenditore effettivo né accertamenti tecnici sui documenti per verificare che non ricorra la contraffazione, soprattutto se non emergono sospetta al riguardo.
Il Giudice d’appello ha rappresentato che, nel caso di specie, invero, non vi erano elementi per ritenere il titolo contraffatto in quanto le alterazioni erano state realizzate con molta abilità e rilevabili solo con l’utilizzo di strumentazione ottica specializzata, come accertato nella perizia svolta innanzi al giudice di prime cure.
Sulla base delle suesposte argomentazioni il Tribunale di Lanciano ha ritenuto il gravame infondato con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNO: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ BANCA SE ICTU OCULI NON SI EVINCE ALCUNA ALTERAZIONE MORFOLOGICA/STRUTTURALE
E’ ESCLUSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE MECCANICHE QUALIFICATE
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso | 23.10.2017 | n.29982
ASSEGNO BANCARIO: NON È RESPONSABILE LA BANCA CHE PAGA AL BENEFICIARIO APPARENTE, IDONEAMENTE IDENTIFICATO
L’ART. 43 L. ASS. NON ESIGE NÉ OBBLIGHI INVESTIGATIVI NÉ ACCERTAMENTI TECNICI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAL PORTATORE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Guidotti – Rel. Caruso | 10.02.2017 | n.362
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