ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di pagamento di assegni di conto corrente che si assumano falsificati o alterati, la diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo specimen depositato dal correntista va ravvisata quando, ad un esame attento benché a vista del titolo, la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ictu oculi, in quanto la banca non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso o l’alterazione mediante strumenti meccanici o chimici, né si richiede che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Fabio Perrella, in data 28/05/2014 in materia di assegni con firma apocrifa.
Nel caso di specie, una società aveva convenuto in giudizio la Banca al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del pagamento di un assegno indebitamente addebitato sul proprio conto corrente ed effettuato senza il preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di traenza e lo specimen depositato dalla predetta società presso l’istituto di credito convenuto.
A sua volta la Banca, costituitasi in giudizio, aveva eccepito di essere stata semplice banca trattaria e che pertanto alcuna responsabilità potesse esserle imputata atteso che l’assegno, al momento della estinzione per stanza, non presentava alcuna difformità rilevabile ictu oculi né abrasioni.
Ebbene, il Tribunale di Napoli ha preliminarmente rilevato come la responsabilità fatta valere dal correntista nei confronti della banca sia di tipo contrattuale con le relative conseguenze in termini di ripartizione dell’onere della prova. Pertanto, spetta al debitore l’onere di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, che costituisce il fatto estintivo dell’altrui pretesa risarcitoria, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento in modo specifico.
Nel caso de quo, la banca traente aveva dato prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione con la diligenza del c.d. buon banchiere ex art.1176 secondo comma cc, atteso che la firma di traenza era stata ricalcata dalla traccia originale preesistente e risultava essere una riproduzione molto fedele a quella dell’effettivo titolare al momento dello specimen depositato in banca.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Napoli, rilevato che la difformità delle sottoscrizioni non potesse essere rilevata ictu oculi dalla banca e che, dunque, alcuna responsabilità ex art.43 L.A. potesse essere attribuita a quest’ultima, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla società.
In tal senso, si segnala altresì la sentenza n.6513 pronunziata in data 20/03/2014 dalla Cassazione civile e già oggetto di approfondimento sulla rivista secondo la quale “nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell’art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa; verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell’assegno da parte dell’impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite” .
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 329/2014