ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di pagamento di un assegno bancario “non trasferibile”, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile solo quando l’alterazione del titolo sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del banchiere medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche.
La diligenza della banca trattaria nel riscontrare la corrispondenza delle firme di traenza allo “specimen” depositato dal correntista impone un esame attento, tattile o a vista, del titolo, non essendo la banca tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.
La prova testimoniale finalizzata all’accertamento della responsabilità del banchiere appare contrastante con i principi consolidati in materia bancaria che consentono di esigere a carico della banca negoziatrice e trattaria uno sforzo diligente che si arresta alla mera disamina esteriore del titolo.
Questi i principi affermati dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Est. Marianna D’Avino, con la sentenza 3274 del 17 luglio 2014 in materia di pagamento a persona diversa dal prenditore di un assegno bancario “non trasferibile“.
L’attrice citava in giudizio una banca su cui era stato tratto un assegno, emesso a pagamento di una fornitura di merci, con la clausola “non trasferibile”. L’assegno veniva inviato con raccomandata assicurata, mai giunta al destinatario. Tale assegno veniva, in seguito, negoziato da un terzo soggetto, correntista presso la stessa filiale ove era stato tratto l’assegno.
Pertanto, l’attrice chiedeva accertarsi la responsabilità dell’istituto di credito previa ammissione di una prova testimoniale.
Il Giudice di prime cure, rigettate le richieste istruttorie, definiva la controversia concludendo per la mancanza di responsabilità della banca.
Instaurato il giudizio di secondo grado, la Corte di Appello rigettava il gravame sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Secondo la Corte, la clausola “non trasferibile” non appariva idonea ad attivare in favore del traente la tutela giuridica configurata dall’art. 43 R.D. 1736/1933 in quanto dall’analisi del tenore grafico e letterale del titolo (depositato in originale), lo stesso risultava tratto in favore del soggetto effettivo prenditore; la Corte ha sostenuto che: “non emergevano, infatti, anomalie, cancellature, abrasioni o rabberciature che possano far intuire una sua contraffazione o alterazione. Anche al tatto la superficie dell’assegno si percepisce compatta ed uniforme, priva di “ruvidità”, che possano lasciar intuire una sua raschiatura“.
La questio iuris affrontata dalla Corte è quella del livello di diligenza professionale esigibile dal banchiere medio.
Ebbene, la Corte, riprendendo una consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che, ai fini dell’insorgere della responsabilità dell’ente creditizio, non basta la mera rilevabilità dell’alterazione, occorrendo che la stessa sia palese o visibile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, che non deve disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione dell’assegno né deve essere un esperto grafologo.
In altri termini, la Corte ha ritenuto del tutto adeguato al canone di diligenza di cui all’art. 1176 co. 2 c.c. il comportamento del banchiere in quanto l’alterazione sarebbe potuta emergere solo con l’utilizzo di reagenti chimici, operazione che prescinde dall’attività economico-finanziaria svolta nel settore creditizio.
Per tali motivi la Corte, respinta la richiesta di ammissione della prova testimoniale in quanto “superflua”, ha rigettato l’appello e ha condannato l’attrice alla refusione delle spese di lite.
Sul punto, si segnalano le seguenti pronunce giurisprudenziali:
Sentenza |Tribunale di Napoli, dott. Fabio Perrella | 28-05-2014
Sentenza | Cassazione civile | 20-03-2014 n. 6513
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Unico dott. Michele Caccese | 24-12-2012 n. 13793
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 480/2014