Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
La clausola di sbarramento speciale dell’assegno bancario, apposta sul titolo a norma degli artt. 40 e 41, della legge assegni, ammette l’indicazione del nome di un solo banchiere, al quale possa eseguirsi il pagamento; spetta al giudice del merito, in presenza di un assegno con sbarramento speciale recante il nome di due banchieri ed illegittimamente incassato, valutare le responsabilità delle banche coinvolte, nonché l’eventuale concorso colposo del danneggiato alla produzione del danno.
Questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, Pres. Schirò – Rel. Nazzicone, con la sentenza n. 33352 del 21/12/2018.
In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare la questione della liceità dello sbarramento speciale dell’assegno con duplice nome di banchiere.
Al riguardo, è stato rappresentato che la questione, pur non essendo stata ancora esaminata dal giudice della nomofilachia, è stata, invece, analizzata dalla dottrina non numerosa e non recente. Quest’ultima appare divisa tra:
1.la tesi favorevole che si fonda sulla non concludenza delle mere espressioni, al numero singolare, contenute nell’art. 40, comma 3, I. a. («tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere») e nell’art. 41, comma 2, I. a. («al banchiere designato») e sul generico principio della libertà negoziale che impone di non ritenere precluso ciò che la legge non vieta, che reputa comunque consentito di apporre, all’interno delle due righe parallele di sbarramento, più nomi di banchieri;
2.e la tesi opposta che argomentata soprattutto dall’art. 41, comma 4, I. a. («Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l’incasso a mezzo di una stanza di compensazione»), considera l’analogia tra più sbarramenti, di cui ciascuno rechi un solo nome, ed un unico sbarramento che rechi più nomi di banchieri. Ciò in considerazione del fatto che:insieme all’aggancio a tale limitrofo precetto, depongono in favore della tesi restrittiva la ratio delle disposizioni sul c.d. assegno sbarrato, il principio di tipicità del titoli di credito (che supera l’astratta autonomia negoziale privata), la garanzia generale nell’uso dello strumento dell’assegno nell’ambito dei commerci, la tutela rafforzata per il traente cui è finalizzata questa particolare formalità, ed, infine, i concreti rischi di agevole alterazione, con vanificazione della clausola di sbarramento voluta dal traente il quale vi abbia apposto il nome di un solo banchiere, ove si ammettesse genericamente la possibilità di più nomi, col solo limite dello spazio fisico che dovrebbe contenerli;
secondo la ratio complessiva dell’istituto dello sbarramento, la restrizione al pagamento del titolo procede lungo successivi passaggi: dalla libertà traslativa regolata solo dalla legge di circolazione, allo sbarramento generale, ove l’assegno può essere pagato dal trattario solo ad un banchiere (o ad un cliente del trattario stesso), sino all’assegno con sbarramento speciale, in cui il titolo può essere pagato dal trattario solo al banchiere designato (o, se questi è il trattario, ad un suo cliente).
La Corte ha conclusivamente enunciato il principio di diritto secondo cui la clausola di sbarramento speciale dell’assegno bancario, apposta sul titolo a norma degli artt. 40 e 41 della legge assegni, ammette l’indicazione del nome di un solo banchiere, al quale possa eseguirsi il pagamento; spetta al giudice del merito, in presenza di un assegno con sbarramento speciale recante il nome di due banchieri ed illegittimamente incassato, valutare le responsabilità delle banche coinvolte, nonché l’eventuale concorso colposo del danneggiato alla produzione del danno.
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