Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Non è conforme al canone di diligenza professionale richiesto dalla norma dell’art. 1176 comma 2 c.c. il comportamento della banca che provveda a pagare degli assegni bancari su cui, in luogo della completa sottoscrizione del traente così come prescritta dalla norma dell’art. 11 legge assegni, compaia solamente una sigla.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. Prima, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta, con sentenza n. 13873 del 01.06.2017.
Nel caso considerato, una società cooperativa ricorreva per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Palermo che riformando la decisione del giudice di prime cure aveva escluso la responsabilità della Banca in relazione all’avvenuto pagamento di una serie di assegni bancari che le erano stati presentati come tratti dal legale rappresentante della società che in realtà non aveva mai emesso.
In particolare, detti assegni riportavano una mera sigla in luogo della firma e per tale ragione la Corte territoriale aveva ritenuto che la falsità degli stessi non fosse percepibile ictu oculi con l’uso della diligenza qualificata richiesta al banchiere.
La Cassazione evidenziava, innanzitutto che l’art. 11 della legge assegni, la quale regola la conformazione delle sottoscrizioni cartolari dell’assegno bancario, escludendo ogni possibile rilevanza alla semplice sigla, è norma funzionale alla verifica del rispetto, da parte della banca, della misura di diligenza in genere richiesta nel controllo dell’esistenza e regolarità delle dichiarazioni cartolari sottoposte al suo esame.
Affermava, inoltre, che gli istituti di credito nel riscontro delle sottoscrizioni cartolari che vengono loro presentate sono tenuti ad osservare la diligenza qualificata dell’accorto banchiere, secondo i canoni della diligenza professionale di cui al comma 2 dell’art. 1176 c.c., in ragione dell’attività propriamente bancaria in cui consiste la prestazione dei servizi di pagamento.
Nel caso di specie il banchiere dopo aver constatato la presenza sull’assegno di una semplice sigla, avrebbe dovuto riscontrare la mancanza di una valida dichiarazione del traente, come prescritta dalla norma dell’art. 11, quindi, la banca trattaria non avrebbe dovuto provvedere al pagamento, dovendo effettuare doverosi approfondimenti.
La Suprema Corte affermava, pertanto, che ex art. 1176 comma 2 c.c., non poteva ritenersi rispondente a diligenza il comportamento della banca che aveva trascurata ovvero ignorato la regolamentazione dettata dalla disposizione dell’art. 11 legge assegni.
Alla luce di tale ragionamento, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo e con relativo rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti commenti pubblicati in rivista:
ASSEGNI: LA BANCA NON È TENUTA A CONTROLLARE AUTENTICITÀ SOTTOSCRIZIONI CON STRUMENTI MECCANICI O CHIMICI
E’ RESPONSABILE DELLA CONTRAFFAZIONE DEL TITOLO SOLO SE VISIBILE ICTU OCULI
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni 03-05-2016 n. 8731
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEGOZIATRICE IN CASO DI PAGAMENTO INCOLPEVOLE
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Sentenza Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Acierno 05-04-2016 n. 6560
ASSEGNI: L’ISTITUTO DI CREDITO NON È RESPONSABILE DELL’ALTERAZIONE DEL TITOLO NON RILEVABILE ICTU OCULI
L’AMMISSIONE DI “LEGGEREZZA” COMPIUTA DAL FUNZIONARIO NEL RILASCIO DI UN CARNET NON PROVA LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. Segreto – Rel. Sestini | 28.05.2015 | n.11123
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