Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
L’assegno bancario privo di data di emissione ben può essere ritenuto come espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 c. c., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell’ordine di pagamento impartito alla banca trattaria.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. sesta, Pres. Campanile, Rel. Dolmetta con l’ordinanza n. 24144 del 03. 10. 2018
I Giudici di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso per cassazione presentato dal traente di un assegno bancario che ha lamentato la violazione e falsa applicazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 1988 cc.
Investita del thema decindendum, la Suprema Corte ha avuto modo di affrontare la questione relativa alla valenza che assume l’assegno bancario privo di datazione.
Sul punto gli Ermellini hanno rappresentato che costituisce nozione elementare – ex art. 2702 c.c.- quella secondo cui la validità e l’utilizzabilità probatoria di una scrittura privata prescinda, in sé, dalla presenza o meno di una data apposta sul relativo documento (ché ciò, ovviamente, non preclude la possibilità di provare, ove occorra, l’effettiva collocazione temporale delle dichiarazione portate dal documento).
I Supremi Giudici hanno, altresì, evidenziato che a questa regola generale non si sottrae l’assegno bancario laddove lo stesso venga utilizzato, non già come titolo di credito, bensì come semplice scrittura privata, secondo quanto può avvenire tra le parti dirette del rapporto causale, che è sottostante all’emissione del titolo.
Ciò è deducibile anche analizzando il dato letterale dell’art. 2, comma 1, legge ass. ai sensi del quale il «titolo», su cui non risulta vergata la data di emissione, «non vale come assegno bancario».
In base a tali considerazioni la Corte di Cassazione ha concluso ritenendo che l’assegno bancario privo di data vada considerato espressivo di una promessa di pagamento ex art. 1988 c. c., che il traente rivolge al prenditore a mezzo dell’ordine di pagamento impartito alla banca trattaria.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del traente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO BANCARIO: NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE COMPLETA DEL TRAENTE
IN PRESENZA DELLA SOLA SIGLA L’OPERATORE BANCARIO DEVE EFFETTUARE DOVEROSI APPROFONDIMENTI
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta | 01.06.2017 | n.13873
ASSEGNO BANCARIO: DATA MANCANTE, DATA RETTIFICATA E DATA POSPOSTA
LA DATA RETTIFICATA NON IMPEDISCE IL LEGITTIMO PROTESTO, SALVO CHE APPAIA ICTU OCULI APOCRIFA
Corte di Appello di Napoli 24-01-2014 n.291
ASSEGNO BANCARIO: VALE COME PROMESSA DI PAGAMENTO ANCHE SE PRIVO DI VALORE CARTOLARE
IL POSSESSORE DEL TITOLO DI CREDITO È DISPENSATO DALL’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE SOTTOSTANTE
Tribunale di Roma, dott. Luigi Cavallo 19-11-2013 n.23163
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