ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel mandato all’incasso di un assegno bancario l’assunzione del rischio della sottrazione è carico di chi conferisce il mandato per l’incasso di un titolo e quindi del correntista.
La Corte si Cassazione, con sentenza del 29-09-2011, ha rigettato la domanda di risarcimento di un correntista il quale aveva convenuto in giudizio la propria banca e quella negoziatrice per la negoziazione dell’assegno bancario di L. 13.428.800, trafugato dopo l’incasso ma l’Amministrazione postale aveva omesso qualsiasi informazione sicché essa ne era venuta a conoscenza dopo molti mesi dall’incasso.
In particolare il principio di diritto affermato ha stabilito che non sussiste responsabilità della banca girataria per l’incasso per la sottrazione e falsificazione di un assegno bancario per il solo fatto di non avere apposto sul titolo la clausola “valuta per l’incasso”; infatti la non apposizione di detta clausola non può considerarsi la causa efficiente del fraudolento incasso dell’assegno ed è, inoltre, necessaria la prova, ai fini della sussistenza della responsabilità, della riconoscibilità della falsificazione, secondo i criteri di diligenza ascrivibili alla banca.
Per tali motivazione la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata, procedendo però alla compensazione delle spese processuali data la peculiarità della controversia
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
eredi del CORRENTISTA
RICORRENTE
contro
BANCA MONTE ROSSO SPA
CONTRORICORRENTE
BANCA POPOLARE GIALLO SPA
CONTRORICORRENTE
nonchè sul ricorso incidentale proposto da:
BANCA MONTE ROSSO SPA
RICORRENTE INCIDENTALE
nei confronti di:
eredi del CORRENTISTA
BANCA MONTE ROSSO SPA
INTIMATI
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, emessa il 13 gennaio 2005, depositata il 10 marzo 2005, R.G. n. 143/05;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto la domanda di accertamento della responsabilità per colpa grave della BANCA POPOLARE GIALLO SPA, esclusiva o concorrente con altre banche, per i danni derivati dalla negoziazione dell’assegno bancario di L. 13.428.800, tratto sulla BANK ITALIA da CORRENTISTA e girato per l’incasso alla BANCA POPOLARE GIALLO SPA.
L’attore, CORRENTISTA, citava infatti la Banca Popolare di Lecce davanti al Tribunale di Brindisi lamentando che l’assegno in questione era stato sottratto durante la trasmissione per l’estinzione e quindi manomesso e rinegoziato presso la BANCA POPOLARE GIALLO SPA ad opera della non meglio identificata MEVIO; che la BANCA POPOLARE GIALLO SPA aveva addebitato sul suo conto l’assegno opponendo l’assunzione del rischio da parte di chi conferisce il mandato per l’incasso di un titolo.
L’attore ascriveva l’accaduto alla negligenza della BANCA POPOLARE GIALLO SPA e in particolare rilevava di essere stato informato solo dopo otto mesi dalla BANCA POPOLARE GIALLO SPA della sottrazione dell’assegno e dell’addebito sul suo conto corrente e deduceva che la Banca mandataria non aveva dimostrato di aver apposto sul titolo la clausola “valuta per l’incasso”.
La BANCA POPOLARE GIALLO SPA si costituiva ribadendo che, in forza delle norme uniformi e dello specifico contratto di conto corrente sottoscritto da CORRENTISTA, l’incasso del titolo avviene ad esclusivo rischio del cliente e nella specie essa aveva provveduto immediatamente a qualificare la propria girata sul retro del titolo con la clausola “valuta per l’incasso”.
Chiedeva e otteneva di chiamare in causa la BANCA MONTE ROSSO SPA, cui il titolo era stato ceduto per l’incasso conformemente alla possibilità prevista dall’art.1856 cc, comma 2, deducendo che la banca chiamata in causa aveva informato dopo oltre sette mesi che il titolo doveva considerarsi smarrito o trafugato, e la BANCA POPOLARE GIALLO SPA che alcuni giorni dopo la predetta comunicazione aveva fatto pervenire una nota scritta con la quale rendeva noto che il titolo era stato negoziato presso di essa dalla MEVIO che si era reso irreperibile dopo la chiusura dei rapporti con la banca.
Si costituivano in giudizio la BANCA MONTE ROSSO SPA e la BANK ITALIA (chiamata in causa dalla BANCA POPOLARE GIALLO SPA) che negavano ogni responsabilità per i fatti di causa.
In particolare la BANCA MONTE ROSSO SPA deduceva di aver assunto l’incarico di incassare presso la BANK ITALIA l’assegno e che aveva trasmesso tramite il servizio postale.
Durante tale fase l’assegno era stato trafugato ma l’Amministrazione postale aveva omesso qualsiasi informazione sicchè essa ne era venuta a conoscenza dopo molti mesi dall’incasso.
La BANCA POPOLARE GIALLO SPA e la BANK ITALIA deducevano di aver ricevuto l’assegno senza segni di alterazione o contraffazione.
Il Tribunale di Brindisi condannava la BANCA POPOLARE GIALLO SPA alla rifusione in euro della somma portata dall’assegno con interessi nella misura del 3.5% annuo. Condannava la BANCA MONTE ROSSO SPA a rifondere quanto dovuto in base alla sentenza dalla BANCA POPOLARE GIALLO SPA.
La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza rigettando la domanda proposta in primo grado da CORRENTISTA.
Ha ritenuto la Corte di appello che lo smarrimento e l’incasso dell’assegno non era imputabile alla BANCA POPOLARE GIALLO SPA nè alle altre banche in considerazione della rapidità con cui l’assegno fu trafugato, insieme a molti altri titoli, alterato e posto all’incasso.
Ha ritenuto, pertanto, operanti le clausole di esonero della responsabilità.
Ricorrono per cassazione gli eredi del CORRENTISTA affidandosi a DUE MOTIVI di ricorso e depositando memoria ex art.378 cpc.
Si difende per controricorso la BANCA MONTE ROSSO SPA e la BANCA POPOLARE GIALLO SPA che propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO di ricorso si deduce violazione ed errata applicazione delle norme bancarie uniformi nonchè delle norme in materia di contratti bancari, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1710 e ss., 1375 e 1176 cc, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con il SECONDO MOTIVO di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al R.D. n. 1736 del 1933 e la omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
I ricorrenti deducono la insufficienza della motivazione e la violazione delle predette norme in tema di adempimento del mandato oneroso e delle obbligazioni in generale nonchè del principio di buona fede in relazione all’esclusione di responsabilità della Banca affermata dalla Corte di appello.
Contestano al giudice di appello di essere pervenuto a tale erronea decisione sul presupposto, non dimostrato, della apposizione della clausola “valuta per 1’incasso” e della non addebitabilità – da ritenere invece sussistente anche solo con riferimento all’uso di una ordinaria diligenza – del grave ritardo nella comunicazione, al proprio dante causa, del trafugamento dell’assegno e della sua illegittima negoziazione presso la BANCA POPOLARE GIALLO SPA.
Con il proprio ricorso incidentale condizionato la BANCA POPOLARE GIALLO SPA ripropone la domanda di garanzia nei confronti delle Banche successive prenditrici del titolo e contesta la compensazione delle spese effettuata dal giudice di appello.
I due ricorsi vanno riuniti.
Il ricorso principale è infondato.
I ricorrenti ricostruiscono nel ricorso e nella memoria difensiva la natura giuridica e gli obblighi che derivavano alla BANCA POPOLARE GIALLO SPA, in base al mandato all’incasso del titolo, ma tali deduzioni da ritenersi corrette sul piano astratto non trovano riscontro nel comportamento concretamente contestato alla Banca.
In particolare la Banca ha legittimamente trasmesso il titolo per l’incasso alla BANCA MONTE ROSSO SPA avvalendosi delle disposizioni del codice civile e contrattuali.
Ha tempestivamente informato il CORRENTISTA del trafugamento e dell’incasso del titolo non appena ha ricevuto le informazioni relative rispettivamente dalla BANCA MONTE ROSSO SPA e dalla BANCA POPOLARE GIALLO SPA.
I ricorrenti imputano alla BANCA POPOLARE GIALLO SPA di non aver fornito la prova dell’apposizione della clausola “valuta per l’incasso”.
Sul punto vanno spese le seguenti considerazioni.
La non apposizione della clausola, come è ovvio, non può considerarsi la causa efficiente del fraudolento incasso dell’assegno da parte del MEVIO.
L’assegno è stato incassato perchè il titolo è stato, oltre che trafugato, alterato e falsificato, come ha rilevato correttamente la Corte di appello.
Il rilievo presuntivo della eliminazione della clausola in questione anche se risponde a considerazioni di ordine logico non è comunque dirimente ai fini della decisione una volta che si ritiene certa la falsificazione del titolo.
Il punto di fatto da considerare sarebbe allora quello della riconoscibilità della falsificazione secondo i criteri di diligenza ascrivibili alla Banca che, da ultima ha accettato il titolo per l’incasso.
Ma tale profilo non appartiene alla materia della controversia che ha visto il CORRENTISTA, e successivamente i suoi eredi, proporre un’azione nei soli confronti della Banca di cui era correntista.
Nè poteva e può ritenersi che la BANCA POPOLARE GIALLO SPA, in qualità di mandatario, risponda dell’operato del sostituto, a mente dell’art.1717 cc, perchè in base alla normativa contrattuale la sostituzione era consentita mentre nessuna contestazione è stata mossa dal cliente circa la scelta del sostituto o sul difetto di istruzioni a quest’ultimo.
Anche la non azionabilità della procedura di ammortamento del titolo non è ascrivibile alla BANCA POPOLARE GIALLO SPA che, come si è detto, è stata tempestiva nell’informare il cliente rispetto alla data delle comunicazioni ricevute.
Nè può ritenersi, come fanno i ricorrenti, con una deduzione che risulta sfornita di valenza giuridica, che la BANCA POPOLARE GIALLO SPA si sarebbe potuta sottrarre alla propria responsabilità se avesse tenuto la “pratica” in evidenza e avesse impiegato una normale diligenza nell’accertamento della ricezione dell’assegno da parte della BANCA MONTE ROSSO SPA.
Da un lato non si vede perchè l’incasso dell’assegno depositato dal CORRENTISTA richiedesse una particolare attenzione rispetto a tutte le altre operazioni.
D’altra parte la ricezione dell’assegno da parte della BANCA MONTE ROSSO SPA fu immediata tanto è vero che quest’ultima provvide alla sua spedizione postale tre giorni dopo il deposito del titolo da parte del CORRENTISTA.
La BANCA POPOLARE GIALLO SPA non poteva quindi venire direttamente a conoscenza del trafugamento dell’assegno e quando ne fu informata comunicò tempestivamente la notizia al suo cliente anche se il procedimento di ammortamento non era da tempo azionabile per l’avvenuto pagamento del titolo.
Le considerazioni sin qui svolte conducono pertanto al rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.
La peculiarità della vicenda fa ritenere sussistenti giusti motivi per compensare interamente le spese processuali anche del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Conferma la compensazione delle spese operata dal giudice di appello e dichiara compensate anche le spese del giudizio di cassazione.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 30/2011