ISSN 2385-1376
Testo massima
Nei rapporti diretti tra il traente ed il prenditore, l’assegno bancario, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento e pertanto, in virtù del disposto normativo di cui all’art.1988 cc, comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Roma, in persona del dott. Luigi Cavallo, con sentenza n.23163 pronunziata in data 19/11/2013 in una controversia avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, la sentenza trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di un’ingente somma di denaro in favore di un notaio, il quale, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, aveva posto due assegni che la società opponente aveva emesso in suo favore per lo svolgimento della sua prestazione professionale.
In particolare, la società eccepiva l’inammissibilità e improponibilità dell’azione cambiaria proposta ex artt. 58 e 75 Legge Assegno, attesa l’intervenuta prescrizione, rilevando altresì l’inesistenza del rapporto cui si riferivano i titoli di credito azionati in sede monitoria.
Ebbene, il Tribunale di Roma, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha rigettato le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità avanzate dall’opponente atteso che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’assegno bancario, anche se privo di valore cartolare, ha natura di promessa di pagamento.
Il Giudice ha poi rilevato che la società opponente non ha fornito alcuna prova in ordine alla prospettata inesistenza del rapporto sottostante all’emissione degli assegni oggetto di contestazione, essendosi limitato a dedurre il mancato svolgimento della prestazione professionale da parte dell’opposto.
Infine, con tale pronunzia, l’organo giudicante ha precisato che la ratio del disposto normativo di cui all’art.58 Legge Assegno sia non soltanto quella di evitare che il debitore resti esposto sia all’azione causale che a quella cartolare, ma anche quella di consentire al debitore stesso l’esercizio delle eventuali azioni di regresso.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposto.
Testo del provvedimento
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