Nel caso di clonazione di assegni bancari, il comportamento del cliente, il quale, con imprudenza, invii la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, incide sullo sviluppo causale degli eventi ed è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Questo il principio espresso dall’Abf, Collegio di Napoli, Pres. Carriero – Rel. Fauceglia, con la decisione del 21.09.2016.
Nel caso di specie, il titolare di un conto corrente acceso presso una filiale della Banca, conveniva, innanzi all’Abf, Collegio di Napoli, l’Istituto di credito, lamentando la mancata restituzione della somma di Euro 5.000,00, portata da un assegno circolare emesso dalla stessa Banca, a favore di un terzo beneficiario, che, consumando una truffa, aveva asseritamente provveduto all’incasso del titolo in assenza dell’originale, sempre rimasto nel possesso dell’esponente.
La Banca, costituitasi nel procedimento, chiedeva il rigetto del ricorso, precisando: a) che il ricorrente avrebbe richiesto l’emissione di un assegno circolare per l’acquisto di un’autovettura, inviando poi una fotocopia dello stesso al presunto venditore, autore della truffa, “a garanzia dell’effettivo interessamento all’acquisto”; b) che l’assegno in oggetto era stato negoziato presso altro intermediario, che aveva assunto “la piena responsabilità dell’identificazione del portatore del titolo” e che nessuna informativa di “alert” era stata notificata alla Banca emittente nella fase di passaggio del flusso in “check truncation”; c) che il titolo non presentava alcuna visibile alterazione; d) che la Banca doveva, pertanto, ritenersi esonerata da qualsiasi responsabilità.
Il ricorrente depositava controdeduzioni, con allegazione della denuncia per truffa, presentata alla competenti Autorità.
L’Abf, preliminarmente, osservava che la domanda svolta dal ricorrente aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità della Banca emittente in ordine all’avvenuto pagamento di un assegno circolare non trasferibile, nonostante l’originale fosse rimasto sempre in possesso del richiedente il titolo, a seguito della consumazione di un truffa, oggetto di denuncia alle Autorità, derivante dalla presentazione, successiva ad un annuncio di vendita su un sito internet, di una “fotografia” del titolo inviata al presunto venditore dell’autoveicolo.
L’Arbitro, quindi, rilevato che la procedura del cd. “check truncation” consente alla Banca negoziatrice di assegni bancari e circolari di chiederne il pagamento alla Banca trattaria ed emittente, mediante invio di un messaggio elettronico concernente le informazioni necessarie per la sua estinzione, con la conseguenza che il titolo non viene trasmesso nella sua materialità alla stessa Banca trattaria ed emittente e che, pertanto, non può ritenersi esclusa ogni responsabilità dell’emittente che ha pagato il titolo, accertava l’evidente contraffazione del titolo, negoziato presso diverso intermediario, peraltro non convenuto in giudizio.
Del resto, ribadito il principio generale per cui compete all’intermediario finanziario l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela volta ad evitare il rischio di clonazione dei titoli di pagamento dal medesimo emessi e la conseguente responsabilità patrimoniale, in difetto di prova della violazione del dovere di custodia degli stessi titoli imputabile al richiedente, in caso di loro clonazione, il Collegio osservava che, nel caso di specie il ricorrente, con imprudenza, aveva inviato la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, contribuendo causalmente, con il proprio comportamento allo sviluppo degli eventi.
L’Abf, dunque, richiamata la disposizione contenuta nell’art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, sottolineava che non poteva essere riconosciuto in favore del ricorrente, l’intero importo rinveniente nell’assegno circolare clonato.
Per le motivazioni innanzi esposte, il Collegio condannava l’intermediario evocato nel procedimento al pagamento in favore del ricorrente della metà della somma rivendicata.
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