ISSN 2385-1376
Testo massima
L’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo né un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in danaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. FORTE Rel. ACIERNO, con la sentenza del 16 aprile 2015, n. 7761.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società di persone e relativi soci avverso il provvedimento monitorio con il quale veniva loro ingiunto di pagare ad una banca una rilevante somma dovuta all’addebito dell’importo di un assegno versato presso la banca medesima, riscosso dagli opponenti ma non andato a buon fine, in virtù della dichiarazione della società debitrice di non aver mai ricevuto l’assegno, ancorché risultasse apposta girata a sia firma avvalorata da timbro.
La Corte territoriale a sostegno della decisione assunta affermava che: 1. l’accreditamento di un assegno trasferito alla banca è eseguito sempre salvo buon fine. Ne deriva che se il pagamento non venga soddisfatto dal terzo obbligato la banca può eliminare la partita dal conto, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. 2. L’accredito di un assegno, di conseguenza, non è definitivo prima dell’accertamento del buon fine, diversamente dal bonifico. Il rimettente pertanto acquista la disponibilità della provvista solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato.
Nella specie la banca aveva subito l’addebito da parte di altra banca tedesca e conseguentemente aveva stornato l’importo dal conto corrente degli opponenti divenuto a causa dell’operazione privo di provvista.
La banca aveva, così, esercitato legittimamente il suo diritto al rimborso atteso l’accreditamento salvo buon fine.
A seguito del ricorso per cassazione proposto dalla società, la Suprema Corte ha affermato che nella specie trova applicazione il principio, consolidato, nella giurisprudenza di legittimità ed applicabile oltre che agli assegni bancari anche agli assegni circolari secondo il quale l”assegno circolare conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. (Cass. 11851 del 2006; con riferimento all’assegno bancario Cass. 18118 del 2003; 19587 del 2008).
Testo del provvedimento
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