ISSN 2385-1376
Testo massima
L’istituto di credito che garantisce la copertura di un assegno circolare presentato da un suo correntista è tenuto a risarcire il danno subito dal cliente che, successivamente, viene a conoscenza dell’indebita circolazione dell’assegno.
Così ha deciso il Tribunale di Verona, con la sentenza 27 settembre 2012 n. 2049, accogliendo la domanda risarcitoria formulata da una ditta nei confronti di un istituto di credito.
Nello specifico, la conferma della «bene emissione» dell’assegno ricevuta dalla banca aveva indotto l’attrice a consegnare della merce alla ditta che aveva rilasciato l’assegno, per poi apprendere che detto titolo faceva parte di un gruppo di moduli in bianco rubati.
La domanda risarcitoria è stata ritenuta fondata dal Tribunale e accolta per l’importo corrispondente all’assegno non incassato in quanto la banca era risultata inadempiente all’obbligo autonomamente assunto di verificare la copertura dell’assegno.
Il «bene emissione» è relativo alla verifica della regolarità formale di un assegno circolare ed è differente dal «bene fondi», il quale è relativo alla preventiva verifica della esistenza dei fondi di un assegno bancario, che vincola l’istituto di credito solo se è rilasciato in forma scritta.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei rispettivi atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:
– la S. S.p.A., con atto di citazione notificato il 5.6.2007 (che si richiama per relationem), ha convenuto in giudizio la Banco P. di V. e N. Scarl chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 40.226,40 (oltre interessi, rivalutazione, spese e accessori di legge) a titolo risarcimento del danno subito a causa della false informazioni preventive fornite in merito alla copertura assegno circolare n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 42.914,40 emesso dalla Banca della C., consegnato all’attrice da un presunto cliente e poi negoziato presso la convenuta;
– in particolare, la società attrice ha dedotto: di aver ricevuto tale assegno quale corrispettivo per il pagamento di una partita di merci fornita alla ditta F. S. con sede in (OMISSIS);
di aver chiesto alla convenuta con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, prima dell’incasso dell’assegno e della consegna della merce ai rappresentanti della ditta acquirente, di informarsi sulla «bene emissione» dell’assegno presso la banca emittente (Banca della C.);
di aver ricevuto dalla convenuta conferma positiva in tal senso; di aver quindi consegnato la merce alla Ditta F. S. e poi all’incasso dell’assegno;
di aver appreso successivamente che l’assegno non era stato incassato, in quanto faceva parte di un gruppo di moduli in bianco, trafugati durante il trasporto dal tipografo all’Istituto Centrale delle Banche Popolari;
– con comparsa depositata il 2/11/07 (che si richiama per relationem) si è costituita in giudizio la Banco P. Società Cooperativa, quale società incorporante l’originaria convenuta, e contestato la domanda dell’attrice, negando la configurabilità di una propria responsabilità e comunque la sussistenza di un danno e del nesso causale tra questo e la condotta attribuitale;
– la convenuta, inoltre, previa autorizzazione del giudice, ha chiamato in causa la Banca della C. S.p.a. e deducendo di aver agito quale sua semplice mandataria al momento dell’incasso dell’assegno, ha proposto nel suoi confronti un’azione di manleva subordinata all’accoglimento della domanda dell’attrice;
– con comparsa depositata il 13/3/08 (anch’essa richiamata per relationem) si è costituita in giudizio la Banca della C. S.p.a. contestando la domanda dell’attrice e, previa autorizzazione giudiziale, ha a sua volta chiamato in causa l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. proponendo un’azione di manleva subordinata sul presupposto del suo ruolo di mera mandataria del suddetto Istituto; la richiesta di verifica della copertura dell’assegno era funzionale alla decisione di consegnare o meno la merce alla ditta F. S.; b) tale circostanza di fatto è stata confermata dai testimoni P. M. e L. C.;
– ne consegue che la domanda risarcitoria proposta dalla convenuta deve giudicarsi fondata e va accolta per l’importo corrispondente all’assegno non incassato;
– trattandosi di un credito di valore, su detto importo vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; più precisamente, gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat a decorrere dalla data di verificazione del danno (5/10/06) fino alla pubblicazione della presente sentenza; sull’importo che ne consegue spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
– infine deve giudicarsi infondata e va rigettata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa, in quanto l’obbligo di verifica preventiva assunto autonomamente dalla convenuta nei confronti dell’attrice non è estensibile in alcun modo alla chiamata in causa e non sono ravvisabili profili di responsabilità di quest’ultima per l’indebita circolazione dell’assegno in questione;
– le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta anche nei confronti della Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.a., in quanto la sua chiamata in causa è stata «provocata» dalla chiamata in causa della Banca della C. S.p.a.;
PQM
1. accoglie la domanda dell’attrice e quindi condanna la Banco P. Società Cooperativa a pagare in favore del Fallimento S. S.p.a. la somma di 40.226,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della Banca della C. S.p.a.;
3. condanna la Banco P. Società Cooperativa a rimborsare al Fallimento S. S.p.A. le spese di lite che liquida in complessivi 5500, di cui 380 per spese, oltre CPA;
4. condanna la Banco P. Società Cooperativa a rimborsare alla Banca della C. S.p.A. le spese di lite che liquida in complessivi 3900, di cui 60 per spese, oltre CPA;
5. condanna la Banco P. Società Cooperativa a rimborsare all’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. le spese all’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. le spese di lite che liquida in complessivi 3.500, di cui 30 per spese, oltre CPA.
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Numero Protocolo Interno : 104/2012