ISSN 2385-1376
Testo massima
La mera alterazione del titolo di credito non da luogo sempre alla responsabilità del banchiere.
La banca può essere ritenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 24 dicembre 2012 ha respinto la domanda del correntista, il quale chiedeva la restituzione delle somme pagate dalla Banca per effetto di due assegni bancari di euro 79.465,36 e euro 97.123,36, risultati contraffatti.
La falsificazione dei titoli di credito riguardava non la sottoscrizione della sottoscrizione dell’emittente bensì altri profili contenutistici degli assegni e precisamente nell’indicazione dei soggetti beneficiari e degli importi.
Orbene, il Giudice napoletano ha escluso la responsabilità della banca, sul presupposto che gli assegni non presentassero evidenti segni di falsificazione, tali da essere riconosciuti secondo il comune patrimonio di conoscenze cui può verosimilmente attingere il bancario medio allorquando gli stessi furono materialmente presentati per il pagamento.
Gli assegni bancari de quibus non presentano segni di modificazioni e di alterazioni riscontrabili de visu in quanto gli importi ed i nomi dei prenditori risultano impressi sugli stessi a mezzo macchina da scrivere, così come la data di emissione di uno dei titoli.
Per tali ragioni dopo l’espletamento della perizia con indagine fotografica il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che le asserite alterazioni erano riscontrabili soltanto mediante utilizzazione di particolari tecniche d’indagine o comunque solo da parte di un esperto grafologo.
Alla luce di tale decisione, in linea con la più recente giurisprudenza, si consiglia la massima prudenza nella compilazione degli assegni bancari.
Testo del provvedimento
si allega sentenza del Tribunale di Napoli, n. 13793 del 24/12/2012
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Numero Protocolo Interno : 25/2012