Il pagamento eseguito in favore di un soggetto apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo contraffatto non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Como, Giudice Arianna Toppan, con la sentenza n. 26 del 9 gennaio 2024.
Parte ricorrente conveniva in giudizio la banca al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno conseguente alla condotta negligente della convenuta nella negoziazione di un assegno circolare contraffatto.
Nello specifico, i ricorrenti, in data 20.04.2017, chiedevano e ottenevano dalla propria banca l’emissione di un assegno circolare dell’importo di € 48.000,00 intestato alla parte venditrice per l’acquisto di un camper nell’ambito di una trattativa online; in pari data trasmettevano a mezzo e-mail all’indirizzo fornito dal sedicente venditore le immagini dell’assegno circolare in questione e in data 21.04.2017 presso la filiale della banca convenuta veniva negoziato, dietro sua materiale presentazione, un assegno circolare in favore della parte venditrice, apparentemente emesso dalla banca personale dei ricorrenti S.p.a., per l’importo di € 48.000,00; poi, in data 24.05.2017 i ricorrenti riportavano presso la banca l’assegno circolare inutilizzato e lo stesso giorno venivano informati che l’assegno risultava essere già stato incassato presso una filiale della convenuta.
Ciò chiarito, i ricorrenti contestavano alla convenuta la negligenza nella procedura di negoziazione dell’assegno contraffatto portatole all’incasso dal sedicente venditore e, in particolare, di non essersi avvalsa di dipendenti dotati di capacità adeguate e/o di non essersi dotata di strumenti tecnologici di ultima generazione per la verifica dell’autenticità dei titoli.
Il Tribunale ha rigettato le domande attoree in quanto, dall’istruttoria condotta nel procedimento penale aperto in seguito alla denuncia-querela sporta dai ricorrenti, gli stessi RIS di Parma avevano confermato l’indubbia “buona qualità” della contraffazione, il che conduceva ad escludere che l’alterazione del titolo potesse essere visibile “ictu oculi” (cfr., ancora Cass. n. 12806/2016) dal bancario medio; dall’altro lato, le difformità rispetto ai titoli originali erano state osservate dai tecnici del nucleo specializzato a seguito di indagini strumentali condotte mediante apparecchiature specifiche (VSC 6000 e microstereoscopio), in dotazione dell’arma, il cui possesso ed utilizzo da parte della filiale della banca convenuta non poteva essere considerato esigibile nemmeno nell’ambito della diligenza professionale dell’accorto banchiere ex art. 1176, c. 2, c.c..
Alla luce delle conclusioni delle indagini tecniche svolte nel procedimento penale, e i cui esiti erano stati prodotti dagli stessi ricorrenti senza contestazioni, pertanto, doveva escludersi una responsabilità della banca convenuta per la negoziazione dell’assegno contraffatto.
Tutte le domande di parte ricorrente sono state, quindi, respinte, con condanna della medesima alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE CONTRAFFATTO: LA BANCA È ESENTE DA RESPONSABILITÀ SE I SEGNI DI CONTRAFFAZIONE NON SONO RILEVABILI ICTU OCULI
È SUFFICIENTE CHE ABBIA IDENTIFICATO IL PORTATORE CON IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina | 04.05.2023 | n.3618
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: L’ONERE DI VERIFICARE CHE IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO ALL’EFFETTIVO BENEFICIARIO GRAVA SUL BANCHIERE TRATTARIO
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
ASSEGNI – SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ È APPREZZABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNO: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ BANCA SE ICTU OCULI NON SI EVINCE ALCUNA ALTERAZIONE MORFOLOGICA/STRUTTURALE
E’ ESCLUSO L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE MECCANICHE QUALIFICATE
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Avv. Paola Caruso | 23.10.2017 | n.29982
FIRMA APOCRIFA: ESCLUSA RESPONSABILITÀ BANCA OVE LA SOTTOSCRIZIONE FALSA SIA APPOSTA DA COINTESTATARIO RAPPORTO
IL GRADO DI DILIGENZA RICHIESTA AL PROMOTORE FINANZIARIO È DIFFERENTE DA QUELLO RICHIESTO ALL’OPERATORE DI CASSA
Sentenza | Cassazione civile, sez. Prima, Pres. Giancola – Rel. Acierno | 03.07.2017 | n.16313
ASSEGNI: L’IRREGOLARITÀ DEVE ESSERE RILEVABILE CON LA NORMALE DILIGENZA
LA SOLA FOTOCOPIA DEL TITOLO DI CREDITO NON CONSENTE LA VERIFICA DELLE POSSIBILI ALTERAZIONI
presenza di lievi abrasioni o altri segni estetici sull’assegno, occorre l’originale del titolo.
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 06.04.2017 | n.4386
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