In materia di assegni bancari, alcuna responsabilità può essere attribuita alla Banca convenuta per aver ingenerato un affidamento sulla validità dell’assegno, in tutti quei casi in cui l’intervento della Banca è stato comunque successivo al perfezionamento della compravendita e delle formalità di trascrizione del passaggio di proprietà.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Varese, Giudice Valentina Leggio, con la sentenza n. 643 del 5 luglio 2021.
Nella fattispecie in esame è accaduto che a fronte di un assegno accertato come falso, il soggetto che aveva incassato il titolo decideva di agire in danno della Banca emittente per non aver rilevato la suindicata falsità, ictu oculi rilevabile.
Segnatamente, parte attrice affermava la sussistenza della responsabilità della Banca, la quale, in quanto soggetto qualificato, era tenuta a stringenti obblighi di diligenza professionale, rimasti inadempiuti; al contrario, la Banca avrebbe ingenerato con le proprie rassicurazioni sulla genuinità del titolo, il legittimo affidamento della prenditrice sulla validità dell’assegno.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha ritenuto infondata la doglianza, sul presupposto che nel caso di specie, era stato posto in essere un contratto di compravendita di un veicolo (camper), con conseguente passaggio di proprietà e annotazione nei registri del PRA.
Il compimento di tali attività, in data antecedente al controllo della Banca del titolo, secondo il decisum del Tribunale, ha privato la venditrice della giuridica disponibilità del mezzo ancor prima di verificare l’effettiva riscossione della somma pattuita quale corrispettivo.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
RESPONSABILITÀ SE DIMOSTRA LA PROPRIA DILIGENZA
L’ISTITUTO DI CREDITO PUÒ PROVARE CHE L’INADEMPIMENTO NON LE È IMPUTABILE EX ART. 1176 C.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Genovese – Rel Dolmetta | 01.07.2019 | n.17641
CONTRAFFAZIONE ASSEGNI BANCARI: LA BANCA NEGOZIATRICE DEVE PROVARE L’ASSENZA DI COLPA
I BENEFICIARI DEL PAGAMENTO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE IDENTIFICATI CON LA DILIGENZA A CUI È TENUTO IL MANDATARIO
Sentenza | Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco | 17.08.2018 | n.853
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