ISSN 2385-1376
Testo massima
Con la sentenza n. 20139/2013, recentemente, la Corte di Legittimità ha stabilito che, nei giudizi di separazione dei coniugi, l’assegno periodico di mantenimento può essere determinato o in un unica somma di denaro o in più voci di spesa, “sufficientemente determinate o determinabili, che risultino idonee a soddisfare le esigenze in vista delle quali l’assegno è stato disposto”, voci di spesa che possono includere anche il pagamento della rata del mutuo, anche senza esplicita richiesta delle parti in giudizio.
In particolare, i giudici della S.C., in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 155 secondo comma c.c., ritengono che il giudice della separazione può statuire ed emettere tutti quei provvedimenti necessari al benessere e alla tutela degli interessi dei figli della coppia, provvedimenti che possono anche esulare dalle richieste avanzate dalle parti in giudizio.
La S.C., pertanto, riconosce al giudice un ampio potere discrezionale, con l’obiettivo preciso di rendere meno gravosa ai figli la separazione dei propri genitori e ribadendo i principi di bigenitorialità ex l. 54/2006 e degli obblighi dei genitori nei confronti della prole sanciti dagli art. 147 e 148 c.c.
Gli ermellini sono addivenuti a tale decisione in seguito al ricorso avanzato da un genitore non affidatario che lamentava l’illegittima imposizione del pagamento del 50% delle rate del mutuo della casa coniugale nei gradi precedenti, nonostante l’altro coniuge non ne avesse fatto esplicita richiesta ed il ricorrente avesse già, in occasione dell’acquisto dell’immobile, versato la metà della propria quota.
La Corte di Cassazione, investita della decisione, ha rigettato l’eccezione del ricorrente, riscontrando la legittimità del provvedimento preso dai giudici di merito.
Infatti, in primo luogo secondo i giudici di legittimità l’obbligo imposto al ricorrente è pienamente conforme alle attribuzioni del giudice della separazione ex art. 155 secondo comma c.c. ed in secondo luogo il pagamento del 50% della rata del mutuo costituisce una modalità di adempimento dell’obbligo contributivo in favore dei figli e che può essere determinato come voce di spesa dell’assegno periodico di mantenimento in favore della prole.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra i Giudici di Piazza Cavour, rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Testo del provvedimento
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