La Banca negoziatrice di assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità senza segni di contraffazione rilevabili icto oculi è esente da responsabilità contrattuale se assolve il proprio obbligo di identificazione del legittimo portatore con diligenza qualificata ex art. 1176 co 2 c.c.. (carta d’identità).
La carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292). Pertanto, l’istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Nei rapporti tra intermediari e clientela il D. Lgs. n. 231 del 2007, art. 19 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1 lett a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo.
È imposto, invece, alla lett. b), che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina, con la sentenza n. 3618 del 4 maggio 2023.
Il caso riguardava il ricorso per risarcimento danni pari all’importo che la banca convenuta, nella veste di negoziatrice di titoli contraffatti presentati all’incasso, aveva attinto dai depositi riferibili all’attrice esistenti presso un’altra banca trattaria.
Parte attrice allegava che gli assegni – muniti della clausola di intrasferibilità – erano stati posti all’incasso presso le filiali della convenuta da un soggetto diverso dai legittimi beneficiari, a cui i medesimi erano stati inviati a titolo di risarcimento dei danni subiti per sinistri stradali, previa contraffazione dei titoli mediante sostituzione del nome e cognome del beneficiario effettivo con altro nominativo.
Il pagamento aveva avuto luogo, pertanto, in palese violazione degli ordini impartiti dall’emittente.
La convenuta si costituiva, contestando il fondamento della domanda sul rilievo dell’assenza di alcuna responsabilità nell’attività di negoziazione dei titoli avendo operato con la diligenza esigibile nell’identificazione del presentatore – la cui identità era stata verificata in sede di pregressa apertura del conto corrente – mediante l’acquisizione sia della carta d’identità (corredata della foto) che del codice fiscale. In assenza di tracce evidenti di contraffazione sia degli assegni che dei documenti di identificazione presentati, le cautele adottate dovevano ritenersi sufficienti a garantire la legittimazione all’incasso del presentatore del titolo.
Il Tribunale di Milano ha precisato che gli assegni di cui si discute sono caratterizzati dalla peculiarità di essere privi della sottoscrizione dell’emittente in quanto tratti per conto terzi: essi sono – invero – sottoscritti direttamente dal beneficiario con girata in favore di sè stesso.
Nel caso di specie gli assegni erano stati incassati non da una persona sconosciuta alla banca negoziatrice, ma da un correntista della stessa, fornendo i propri documenti identificativi.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che sia tali documenti che i titoli – per quanto consentito dalla delibazione delle copie allegate – non presentavano tracce di evidente contraffazione, ossia, percepibili ictu oculi sì da non risultare l’operazione eseguita come sospetta, considerando anche le tempistiche – verosimilmente contenute – connesse all’ordinario svolgimento dell’attività da parte del soggetto preposto allo sportello il cui grado di accuratezza nella valutazione dei titoli non può certo essere esteso sino a pretendere un controllo sofisticato che postula, di contro, l’utilizzo di macchinari.
Pertanto, difformemente da quanto sostenuto da parte attrice, il Tribunale non ha ravvisato la violazione del canone minimo di diligenza richiesto all’operatore professionale, non presentando i titoli elementi evidenti che avrebbero dovuto indurre al sospetto l’operatore.
Considerando, inoltre, che “la Banca negoziatrice di assegni di traenza muniti di clausola di intrasferibilità senza segni di contraffazione rilevabili icto oculi è esente da responsabilità contrattuale se assolve il proprio obbligo di identificazione del legittimo portatore con diligenza qualificata ex art. 1176 co 2 c.c.. (carta d’identità)”, la domanda è stata rigettata e le spese hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
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