È legittima la negoziazione degli assegni non trasferibili dal soggetto legittimato mediante accreditamento della somma su conto bancario non a lui intestato ma sul quale egli aveva una delega a operare.
Il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, infatti, allorché presenti l’assegno alla banca e versi la somma su un determinato conto, non fa altro che disporre della somma recata dal titolo secondo il proprio diritto, non della legittimazione a riscuotere. Donde la banca non è responsabile dell’atto di accreditamento perché questo corrisponde a una precisa scelta del titolare conseguente alla (o sostitutiva della) riscossione diretta, nella stessa misura in cui non sarebbe responsabile della scelta di un soggetto che avendo con sé denaro contante ritenesse di versarlo su un conto, proprio o altrui, aperto presso quella banca.
La ratio dell’inciso di cui all’art. 43, primo comma, L. ass. – “l’assegno bancario emesso con la clausola ‘non trasferibile’ non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente” – è difatti molto semplicemente quella di consentire che gli incarichi di incasso vengano ricevuti dalle banche in connessione col rapporto di clientela, ma col fine di ridurre il rischio che la girata provenga da soggetto non legittimato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 1642 del 26 gennaio 2024.
Parte ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte D’Appello di Bologna aveva respinto il gravame teso a ottenere, in riforma della decisione di primo grado, la condanna della banca a rifonderle una somma portata da assegni non trasferibili intestati al padre, illegittimamente accreditata su un conto corrente della di lui compagna.
I motivi principali di ricorso afferivano alla violazione o falsa applicazione dell’art. 43 L. ass., del D.L. n. 143 del 1991 come convertito e degli artt. 1344, 1173 e 1176 cod. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuto legittimo il deposito degli assegni non trasferibili su un conto corrente non intestato al beneficiario a fronte di una mera richiesta verbale di questo nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 1703, 1711, 1389, 1852 e seg. cod. civ. per avere la stessa corte ritenuto che la delega a operare sul conto corrente altrui consentisse al beneficiario degli assegni il deposito delle corrispondenti somme sul detto conto corrente ancorché a lui non intestato.
La Suprema Corte ha ritenuto tali motivi infondati, rilevando che nel caso concreto i titoli risultavano negoziati per l’incasso dal soggetto legittimato, mediante accreditamento della somma su conto bancario non a lui intestato ma sul quale egli aveva una delega a operare.
Questo era ciò che aveva accertato la Corte d’Appello, vale a dire che lo stesso titolare diretto (id est, intestatario) degli assegni non trasferibili aveva disposto che le somme fossero accreditate sul conto corrente della compagna, sul quale egli era delegato a operare, allorché aveva consegnato i titoli per l’incasso allo sportello.
Pertanto, secondo la Cassazione, ben a ragione era stato ritenuto legittimo l’operato della banca sul rilievo che essa si era attenuta alle disposizioni impartite dall’intestatario dei titoli.
Nella fattispecie, infatti, non si era trattato di un pagamento del titolo a soggetto diverso dal prenditore, ma di un versamento diretto della somma portata dal titolo da parte dello stesso prenditore su un determinato conto corrente. Quindi le somme portate dai titoli erano state pagate in verità al soggetto legittimato, e non ad altri.
Per questi motivi, in virtù del principio di diritto già menzionato, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese processuali in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA EX ART. 1176 C.C., RAPPORTATA ALLA NORMALITÀ DELL’ATTIVITÀ BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbariscia | 13.02.2018 | n.459
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LIMITI AGLI ONERI DI VERIFICA IMPOSTI ALLA BANCA TRATTARIA
SUSSISTE L’OBBLIGO DI RICHIEDERE IL DOPPIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
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