ISSN 2385-1376
Testo massima
Commento predisposto da Donato Giovenzana Legale d’impresa
La disciplina normativa speciale relativa all’assegno “non trasferibile” (R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2,) – secondo la quale la banca che ha effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberata dalla propria obbligazione finchè non paghi nuovamente all’ordinatario esattamente individuato – è applicabile anche alla fattispecie riguardante non una domanda proposta dall’effettivo titolare dell’assegno “non trasferibile” ma dalla banca trattaria/emittente nei confronti della banca girataria all’incasso, dopo aver provveduto a pagare l’importo del titolo all’effettivo titolare, verosimilmente in virtù del rapporto causale sottostante?
E’ quanto s’è chiesto la Cassazione civile, sez. prima, con sentenza n. 6560, depositata il 5 aprile 2016.
Ed invero, nella casistica giurisprudenziale il rapporto dedotto in giudizio non ha ad oggetto una domanda rivolta dalla banca che ha emesso il titolo “non trasferibile” (trattaria) alla banca (negoziatrice), che ne ha consentito l’incasso a persona diversa dall’effettivo titolare, trattandosi, invece, di azioni proposte dal legittimo beneficiario dell’assegno intrasferibile.
Il principio di diritto espresso in tale contesto giurisprudenziale, anche di recente, è stato il seguente:
“L’art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finchè non paghi al prenditore esattamente individuato, e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione ex lege“. (Cass. 18186 del 2014; in precedenza tra le altre Cass. 7949 del 2010).
Tale decisum si configura come specificazione più rigorosa del più ampio principio espresso dalle S.U. con la pronuncia n. 14712 del 2007 delle S.U., secondo il quale:
“La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.”
Orbene, secondo gli Ermellini – alla luce dei principi esposti – la banca è tenuta, in via generale, ad una condotta diligente improntata alla conformità alle regole che presidiano la circolazione e l’incasso dei titoli, in virtù di un obbligo professionale reciprocamente applicabile anche nei rapporti tra istituti bancari, come indicato dalle Sezioni Unite (la cd. diligenza dell’accorto banchiere) – ma la speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell’importo di un titolo non trasferibile da parte di chi non ne era titolare, può trovare applicazione esclusivamente nel rapporto tra tale istituto e l’intestatario effettivo.
Solo sulla banca negoziatrice incombe l’obbligo, derivante dalla normativa speciale sopra richiamata, di pagare all’effettivo legittimato l’importo dell’assegno intrasferibile pur se già corrisposto senza colpa ad un terzo presentatosi all’incasso.
La regola non trova invece applicazione quando la banca trattaria/emittente abbia agito nei confronti della negoziatrice dopo aver provveduto nuovamente a pagare l’importo dell’assegno intrasferibile all’effettivo titolare, verosimilmente in virtù del rapporto causale sottostante, non essendovi tenuta in virtù del peculiare regime giuridico di protezione del titolo in questione, tenuto peraltro conto che l’azione proposta dalla banca trattaria, pur potendosi qualificare di responsabilità latu sensu contrattuale, nella peculiare configurazione che ne danno le S.U., nella richiamata pronuncia n. 14712 del 2007, non esclude l’accertamento del requisito soggettivo della condotta colpevole, ancorchè sulla base del parametro più rigoroso degli obblighi dell’accorto banchiere.
Ed infatti, atteso che – nella fattispecie in esame – il titolo de quo non presentava alterazione e sullo stesso il prenditore era indicato con dati corrispondenti a quelli indicati sul documento di riconoscimento esibito anch’esso ictu oculi privo di contraffazioni – il comportamento della banca negoziatrice è stato ritenuto esente da colpa, non essendo la stessa tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici ai fini della scoperta della contraffazione.
Si veda anche:
ASSEGNO: ESULANO DA COMPITI BANCA I CONTROLLI SU SOSTITUZIONE PERSONA
LA RESPONSABILITÀ HA NATURA CONTRATTUALE
Sentenza Tribunale di Roma, dott. Gianluca Sciarrotta 22-04-2015 n.8647
Testo del provvedimento
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