LA MASSIMA
Ai sensi dell’art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la BANCA NEGOZIATRICE chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2°comma, c.c.
La responsabilità della BANCA NEGOZIATRICE nei confronti del traente rientra nella responsabilità contrattuale derivante da contatto qualificato-inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – per cui è errata la tesi secondo cui la BANCA NEGOZIATRICE risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato “a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore”.
L’identificazione di un soggetto da parte della BANCA NEGOZIATRICE che si presenta per la prima volta presso i suoi sportelli, senza raccogliere ulteriori informazioni, al momento della negoziazione di un assegno circolare non trasferibile con la carta di identità e tesserino del codice fiscale NON è un comportamento diligente da parte della Banca negoziatrice ex art. 1176 2° comma, c.c. ed integra una ipotesi di colpa lieve.
La banca che paga un assegno bancario non trasferibile alla persona sbagliata può provare di non aver colpa se ha agito seguendo le regole di diligenza previste per gli operatori professionali in quanto non si configura come un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Canzio – Rel. Cristiano, con la sentenza n. 12477 del 21.05.2018.
IL CONTESTO NORMATIVO
CODICE CIVILE ART. 1176 DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO – SECONDO COMMA
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata
CODICE CIVILE ART. 1189. PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.
CODICE CIVILE ART. 1992. ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.
ART. 43, LEGGE ASSEGNI (REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1933, N. 1736)
L’assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non puo’ essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non puo’ girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non puo’ ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola puo’ essere apposta da un girante con i medesimi effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranita’ italiana.
IL CASO
Nella fattispecie processuale è accaduto che COMPAGNIA ASSICURATIVA emise un assegno circolare non trasferibile a ristoro di un indennizzo assicurativo, spedito a mezzo del servizio postale con lettera ordinaria, trafugato e posto all’incasso presso lo sportello di una banca da un uomo, munito di carta di identità e tesserino del codice fiscale falsi, che si era spacciato per il beneficiario, il quale contestualmente aprì un libretto di risparmio nominativo sul quale era stata accreditata la somma rinveniente dall’incasso del titolo, che era stata poi prelevata in più riprese, sino all’azzeramento del credito.
COMPAGNIA ASSICURATIVA convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la BANCA NEGOZIATRICE, assumendo che non aveva adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 43, 1° e 2° comma, R.d. n. 1736/1933), che impone alla BANCA NEGOZIATRICE di pagare l’assegno non trasferibile al prenditore, né al dovere di identificare con diligenza colui che aveva presentato l’assegno e lo aveva incassato, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno subito per essere stata costretta a rinnovare il pagamento dovuto all’effettivo titolare del credito da indennizzo.
Costituitasi in giudizio, la BANCA NEGOZIATRICE negò la propria responsabilità nell’accaduto, deducendo di aver agito con diligenza ex art.1176 cc per cui chiede il rigetto della domanda ed in subordine, ottenuta l’autorizzazione a chiamare in causa la BANCA EMITTENTE, al fine di essere da questa interamente manlevata, assumendo che il danno era stato cagionato dal suo comportamento negligente, per aver indicato sul titolo solo il nome e cognome del prenditore, per avergli poi spedito l’assegno a mezzo posta, con lettera ordinaria, e per aver pagato l’assegno in stanza di compensazione, avvedendosi solo molto tempo dopo che colui che l’aveva incassato non era il vero beneficiario.
Anche la BANCA TRATTARIA si costituì in giudizio e, per quanto ancora interessa, concluse per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Il Tribunale adito, con sentenza dell’8.9.08, accolse parzialmente la domanda della COMPAGNIA ASSICURATIVA, rigettò la domanda di manleva della convenuta e compensò integralmente fra tutte le parti le spese del giudizio.
Affermò, a sostegno della decisione, che la produzione del danno era imputabile in pari misura alla responsabilità contrattuale della BANCA NEGOZIATRICE ed al concorso colposo della COMPAGNIA ASSICURATIVA, in quanto la prima (BANCA NEGOZIATRICE) aveva pagato il titolo a persona recatisi per la prima volta presso i suoi sportelli e, ciò nonostante, identificata attraverso un unico documento, senza raccogliere ulteriori informazioni, mentre la seconda (COMPAGNIA ASSICURATIVA) aveva dato istruzioni alla BANCA EMITTENTE e l’aveva autorizzata a spedire l’assegno con lettera ordinaria, ancorché la sottrazione di valori dalla corrispondenza ordinaria fosse fatto frequente e notorio; rilevò infine che la BANCA TRATTARIA non poteva imputarsi comportamento colposo ulteriore rispetto a quello, già valutato, attribuito alla COMPAGNIA ASSICURATIVA.
La decisione, appellata in via principale dalla COMPAGNIA ASSICURATIVA ed in via incidentale dalla NEGOZIATRICE e dalla TRATTARIA, è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello principale, nei soli capi in cui aveva rivalutato il danno liquidato in favore dell’attrice con decorrenza dalla data della domanda, anziché da quella in cui si era prodotto, ed aveva interamente compensato le spese fra attrice e convenuta.
La corte del merito ha invece respinto il primo motivo della COMPAGNIA ASSICURATIVA che aveva dedotto la natura oggettiva della responsabilità della BANCA NEGOZIATRICE, rilevando che quest’ultima rispondeva di un danno da inadempimento contrattuale, rispetto al quale la sua responsabilità andava valutata ai sensi degli artt. 1176, 1218 c.c.
Avverso tale decisione la COMPAGNIA ASSICURATIVA ha proposto ricorso per cassazione affidato a vari motivi, sostenendo che la pronuncia di secondo grado era erronea non inquadrando la responsabilità della Banca negoziatrice nell’alveo di quella oggettiva, per la quale il pagamento di un assegno non trasferibile a persona non legittimata prescinde dall’accertamento di una condotta colposa dell’intermediario finanziario.
La decisione è stata rimessa alle sezioni unite in quanto sulla questione concernente la natura della responsabilità della banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore vi era un contrasto giurisprudenziale in relazione all’interpretazione dell’art. 43, 2° comma L.a., secondo cui “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”.
LA DECISIONE
Il Supremo Collegio ha richiamato i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti per addivenire ad una corretta decodificazione della responsabilità della Banca negoziatrice.
Secondo un primo orientamento l’art. 43, 2° comma L.a. prevedeva che, ove l’obbligazione cartolare originaria non fosse validamente adempiuta, non si sarebbe configurata un’obbligazione risarcitoria della Banca verso il prenditore, ma l’obbligo di un nuovo pagamento in favore del legittimato, non rilevando la difficoltà nell’identificazione del presentatore del titolo.
In senso contrario, una seconda pronuncia affermava che la Banca che esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ma che si legittima cartolarmente come tale, ne risponde verso l’effettivo prenditore soltanto ove non abbia usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo.
Con un ulteriore revirement giurisprudenziale il diritto vivente tornava alla prima pronuncia sostenendo che l’art. 43 L.a. regola in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale sul pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile sia alla disciplina di diritto comune di cui all’art. 1189 c.c.
A tal riguardo il pagamento al creditore apparente, disciplina l’ipotesi in cui il debitore che esegua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche e concludenti, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
In questa ipotesi si configura un rapporto trilatero, che libera il debitore in ossequio ai principi dell’apparentia iuris e obbliga il creditore legittimato ad agire contro il creditore apparente configurandosi un arricchimento indiretto.
Invero, secondo il revirement giurisprudenziale, la Banca deve pagare unicamente il soggetto indicato come prenditore, con la conseguenza che ove abbia effettuato il pagamento a chi non era legittimato non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi il prenditore esattamente individuato (o il banchiere giratario per l’incasso), e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione dello stesso prenditore.
Secondo questa ricostruzione la ratio sottesa all’art. 43 L.a. non sarebbe tanto quella di sanzionare la violazione del divieto di circolazione dell’assegno, piuttosto di porre il prenditore al riparo degli effetti dello spossessamento, impedendo a chi si sia indebitamente appropriato del titolo di riscuoterlo, dopo averlo necessariamente contraffatto.
Più di recente, le pronunce di legittimità hanno ripreso a riassegnare centralità al criterio della colpa, facendo dipendere la responsabilità della BANCA NEGOZIATRICE (nonché quella della BANCA TRATTARIA che abbia pagato il titolo in stanza di compensazione) dall’inosservanza del dovere di diligenza richiesto al banchiere dall’art. 1176, 2° comma, c.c.
Le Sezioni Unite aderiscono a quest’ultimo orientamento, richiamando anche la precedente pronuncia resa a S.U., n. 14712 del 2007, secondo cui l’espressione “colui che paga“, adoperata dall’art. 43, 2° comma, L.a., va intesa in senso ampio, vale a dire che non debba riferirsi solo alla BANCA TRATTARIA (o all’emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla BANCA NEGOZIATRICE, che è l’unica concretamente in grado di operare controlli sull’autenticità dell’assegno e sull’identità del soggetto che, girandolo per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento.
Inoltre, il Supremo Consesso ha configurato la responsabilità da contatto sociale qualificato del banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata.
Ebbene, la teoria del contatto sociale qualificato di matrice tedesca è stata accolta nel nostro ordinamento trovando fondamento normativo nell’art. 1173 c.c. che prevede tra le fonti del rapporto obbligatorio, oltre al contratto e all’illecito, ogni atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. È in questa terza categoria che è enucleabile il contatto sociale secondo cui, pur in assenza di un regolamento contrattuale, l’ordinamento impone ad un soggetto che si ingerisce nella sfera giuridica altrui di tutelare il legittimo affidamento maturato dal contraente debole.
Sul punto, la dottrina parla di obblighi senza prestazione, questo in quanto manca un vincolo contrattuale, ma l’obbligo di protezione sub specie di buona fede, diversamente dalla responsabilità extracontrattuale, non si attiva al momento del danno ma è preesistente.
In tale direzione, la sentenza ha rilevato come le regole di circolazione e di pagamento dell’assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell’interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, risultino essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha ribadito il principio enunciato nella citata pronuncia, secondo cui sussiste la responsabilità di natura contrattuale della BANCA NEGOZIATRICE per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo.
Infatti la Banca ha un obbligo professionale di protezione – preesistente, specifico e volontariamente assunto – operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione.
Dopo aver ricondotto la responsabilità della BANCA NEGOZIATRICE nell’alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato-inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. – la Corte ha escluso che l’accertamento della responsabilità potesse prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore.
Sul punto, è bene sottolineare che forme di responsabilità oggettiva sono annoverabili nelle fattispecie di illecito extracontrattuale di cui agli artt. 2048/2053 c.c. ove non sussiste un rapporto in senso lato “contrattuale” fra danneggiante e danneggiato.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, la BANCA NEGOZIATRICE che pagava l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver assolto i propri obblighi di diligenza qualificata ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 c.c., dovendo rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2°comma, c.c.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della COMPAGNIA ASSICURATIVA, dichiarato inammissibile quello incidentale della BANCA NEGOZIATRICE e compensato le spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista.
ASSEGNO BANCARIO: NON È RESPONSABILE LA BANCA CHE PAGA AL BENEFICIARIO APPARENTE, IDONEAMENTE IDENTIFICATO
L’ART. 43 L. ASS. NON ESIGE NÉ OBBLIGHI INVESTIGATIVI NÉ ACCERTAMENTI TECNICI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAL PORTATORE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Guidotti – Rel. Caruso | 10.02.2017 | n.362
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno