Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
Ai sensi dell’art. 43, comma 2 r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ
Questo è il principio espresso dalla Suprema Corte, Sez. VI, Pres. Genovese – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 17641 del 01.017.2019.
La vicenda ha riguardato l’impugnazione proposta avverso la decisione del Giudice di Pace di Torino che aveva condannato Poste a pagare alla Assicurazione a risarcire il danno provocato dall’avere versato in violazione delle regole della diligenza professionale il cd. corrispondente importo a soggetto diverso dal beneficiario indicato in un assegno non trasferibile.
La Corte di Appello di Torino ha accolto l’impugnazione presentata dalle Poste, respingendo le «domande tutte proposte nei confronti» della stessa, «così come le domande da quest’ultima proposte nei riguardi della terza chiamata».
La decisione del Giudice di seconde cure è stata oggetto di ricorso per cassazione all’esito del quale la Suprema Corte ha mandato esente da ogni ipotesi di responsabilità risarcitoria la banca negoziatrice di titolo intrasferibile, condividendo la decisione della Corte d’appello, secondo cui “l’ufficio negoziatore ha assolto il proprio incarico contrattuale con la cura e la diligenza professionale richieste… Invero, l’operatore di sportello ha effettuato il versamento solo dopo avere svolto un attento esame circa l’autenticità del titolo e avere verificato l’assenza di segni di contraffazione e, quindi, di irregolarità o alterazioni. Verificata l’identità della persona a favore della quale, in conformità del contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma portata dal titolo sul rapporto al medesimo intestato, solo dopo avere ricevuto l’incasso e l’autorizzazione al pagamento della banca trattaria a seguito scambio del titolo in stanza di compensazione”.
Gli ermellini hanno, altresì, evidenziato che “da una verifica effettuata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il codice fiscale” del soggetto, con “inserimento di tutti i dati impressi nella tessera sanitaria esibita all’operatore di sportello”, è risultato «valido».
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando, contestualmente, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei resistenti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: L’ONERE DI VERIFICARE CHE IL PAGAMENTO VENGA EFFETTUATO ALL’EFFETTIVO BENEFICIARIO GRAVA SUL BANCHIERE TRATTARIO
SE QUESTI NON COMUNICA AL GIRATARIO IL RIFIUTO DI PAGAMENTO È RESPONSABILE VERSO IL CORRENTISTA TRAENTE
Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni | 22.05.2019 | n.2241
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-non-trasferibile-lonere-di-verificare-che-il-pagamento-venga-effettuato-alleffettivo-beneficiario-grava-sul-banchiere-trattario
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEGOZIATRICE HA NATURA CONTRATTUALE
ESENTE DA COLPA IN CASO ADEMPIMENTO DILIGENTE EX ART. 1176, 2 CO COD. CIV.
Ordinanza | Cass. Civ., Sez. III, Pres. Fiecconi – Rel. Olivieri | 17.01.2019 | n.1049
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-non-trasferibile-la-responsabilita-della-banca-negoziatrice-ha-natura-contrattuale
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