Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno -, natura contrattuale e non oggettiva, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
Ai sensi dell’art. 43, 2° comma, legge assegni (R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2°comma,cod.civ.”
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Fiecconi – Rel. Olivieri con l’ordinanza n. 1049 del 17.01.2019.
In particolare, gli ermellini si sono pronunciati sul ricorso depositato da una banca negoziatrice avverso la sentenza del giudice di appello che, confermando quanto già affermato in primo grado, la aveva condannata al pagamento della somma di € 1.512, 38, essendo provato che l’assegno non trasferibile, tratto sul conto corrente intestato all’attrice presso la banca trattaria, era stato posto all’incasso da un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. Ciò sull’assunto che la banca avesse una responsabilità oggettiva nei confronti del traente.
Il Tribunale, inoltre, aveva escluso la responsabilità concorrente della società emittente, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., per avere affidato il titolo di credito a un mezzo postale ordinario, senza l’adozione di tutte quelle garanzie dirette a evitare lo smarrimento o il trafugamento dei plichi (quale l’invio di plico assicurato).
Il ricorrente per cassazione ha dedotto la violazione/falsa applicazione dell’articolo 43, comma 1 e 2 del R.D. numero 1736-1933 in relazione agli articoli 1218, 1992 e 1189 codice civile nonché la violazione o falsa applicazione degli articoli 40,41 c.p. in relazione all’articolo 1227 cod.civ, ex art. 360, 1 co, numero 3, cod.proc.civ.
La Corte ha rappresentato che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la responsabilità della banca rientrasse nel novero della responsabilità oggettiva e che, dunque, prescindesse dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore.
Al riguardo, gli ermellini hanno, invece, ritenuto applicabile il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 43, 2° comma, legge assegni (R.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, 2°comma,cod.civ.
In tal senso, la responsabilità dell’istituto di credito ha natura contrattuale derivante dal cd. “contatto sociale”, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
In base alle suesposte argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassando, con rinvio al giudice di appello, la sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LA BANCA NEGOZIATRICE CHE PAGA ALLA PERSONA SBAGLIATA PUÒ PROVARE DI NON AVER COLPA
NON SI CONFIGURA COME UN’IPOTESI DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Canzio – Rel. Cristiano | 21.05.2018 | n.12477
ASSEGNI: L’IRREGOLARITÀ DEVE ESSERE RILEVABILE CON LA NORMALE DILIGENZA
LA SOLA FOTOCOPIA DEL TITOLO DI CREDITO NON CONSENTE LA VERIFICA DELLE POSSIBILI ALTERAZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 06.04.2017 | n.4386
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