L’onere di verificare che il pagamento dell’assegno bancario non trasferibile venga effettuato all’effettivo beneficiario dell’assegno, emesso dal traente, grava, innanzitutto, sul banchiere trattario, il quale, una volta ricevuto l’assegno in stanza di compensazione dal banchiere giratario, può autorizzare o meno il pagamento, ma, se non comunica al banchiere giratario il rifiuto di pagamento, è responsabile nei confronti del correntista traente, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 43 RD 1736/1933, dell’eventuale pagamento effettuato erroneamente nei confronti di persona diversa dal legittimo beneficiario.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, con la sentenza n. 2241 del 22.05.2019.
La vicenda ha riguardato una compagnia assicurativa che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio una banca, chiedendo di accertare la responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 43 c. 2, R.D. n. 1736/1933 e, per l’effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 7.900, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria.
La resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente nonché di essere autorizzata a chiamare in giudizio un’altra banca (banca beta).
La terza chiamata, costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla banca alfa e, in via subordinata, nel caso fosse stata accolta la domanda proposta da quest’ultima nei suoi confronti, di essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa.
Il Tribunale di Pavia ha quindi trattenuto la causa in decisione ed ha pronunciato l’ordinanza che è stata poi oggetto di impugnazione.
Il Giudice di seconde cure ha considerato erronea la decisione impugnata relativamente alla ritenuta erronea interpretazione dell’art. 43 c. 2 RD 1736/1933.
Al riguardo, ha rappresentato che, ai sensi del combinato disposto del RD 1736/1933 agli artt. 1 c. 1 n. 3, 31, 34, 37, 38 e 43, il pagamento dell’assegno bancario, sia trasferibile che non trasferibile, viene sempre in realtà effettuato dal banchiere trattario, cioè dal banchiere che, di regola in connessione con l’apertura di un contratto di conto corrente, ha autorizzato, con la stipulazione della convenzione d’assegno, il cliente correntista (traente) ad emettere assegni, con cui ordina il pagamento di una somma determinata, e non già dal banchiere negoziatore, cioè il banchiere, presso cui il prenditore dell’assegno lo ha presentato per l’incasso.
Invero, il banchiere negoziatore è tenuto, a sua volta, a presentare l’assegno ricevuto al banchiere trattario nella stanza di compensazione e, qualora questi non comunichi l’esplicito rifiuto di pagamento, può procedere a sua volta a pagare l’assegno al prenditore, compensando tale pagamento con l’accredito del medesimo importo effettuato in suo favore dal banchiere trattario.
Pertanto, l’onere di verificare che il pagamento dell’assegno bancario non trasferibile venga effettuato all’effettivo beneficiario dell’assegno, emesso dal traente, grava, innanzitutto, sul banchiere trattario, il quale, una volta ricevuto l’assegno in stanza di compensazione dal banchiere giratario, può autorizzare o meno il pagamento, ma, se non comunica al banchiere giratario il rifiuto di pagamento, è responsabile nei confronti del correntista traente, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 43 RD 1736/1933, dell’eventuale pagamento effettuato erroneamente nei confronti di persona diversa dal legittimo beneficiario.
La Corte adita ha, altresì, rilevato che, nell’accordo interbancario vigente, è previsto che:
– la presentazione all’incasso con il sistema della check-truncation (obbligatoriamente applicabile per gli assegni inferiori ad un determinato importo) è equivalente al sistema della presentazione in stanza di compensazione;
– la banca trattaria è tenuta a comunicare alla banca negoziatrice il rifiuto di pagamento dell’assegno entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione;
– nel caso di mancata comunicazione, entro il termine previsto, del rifiuto di pagamento, la banca trattaria ha in ogni caso diritto al recupero di quanto eventualmente erroneamente pagato, oltre che nei confronti di colui che ha girato l’assegno per l’incasso (senza averne diritto), anche nei confronti della banca negoziatrice “in caso di responsabilità totale o parziale per dolo o colpa nella negoziazione in generale e, in particolare, nelle attività di controllo della completezza e della regolarità formale dei titoli, alla luce delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente capitolo, della mancanza di altre irregolarità o di palesi alterazioni rilevabili con l’ordinaria diligenza e dell’identità e della legittimazione cartolare del cedente all’incasso”.
Secondo la costante giurisprudenza però, vista l’ampiezza della locuzione utilizzata nell’art. 43 c. 2 RD 1736/1933 “colui che paga un assegno”, sussiste anche a carico della banca negoziatrice, nei confronti del traente l’assegno, una responsabilità per il caso di pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell’assegno non trasferibile.
La suddetta responsabilità però, proprio perché di natura contrattuale, non può prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione del prenditore, dato che una responsabilità oggettiva può concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla cosa causativa del danno.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, l’Organo giudicante ha rappresentato che la banca negoziatrice è obbligata a tenere indenne la banca trattaria, o direttamente il soggetto (che abbia agito nei suoi confronti) traente l’assegno bancario, indebitamente pagato a chi non aveva diritto, quando:
– il pagamento è stato effettuato (ovvero l’accredito sul conto è stato svincolato), nonostante la tempestiva comunicazione di rifiuto di pagamento da parte della banca trattaria ovvero prima del decorso del termine previsto per la suddetta comunicazione;
– l’assegno era privo di qualcuno degli elementi formali previsti dalla normativa o dall’accordo interbancario;
– l’assegno presentava alterazioni (della data di emissione, dell’importo, del nome del beneficiario nel caso di assegno non trasferibile, della firma di traenza) riconoscibili a vista con l’ordinaria diligenza esigibile da chi svolge l’attività professionale di banchiere;
– la persona, che ha presentato l’assegno per l’incasso, non corrispondeva al nominativo della persona indicata come beneficiario sull’assegno ed è stata erroneamente identificata come quella il cui nome era indicato come beneficiario sull’assegno, senza usare l’ordinaria diligenza esigibile da chi svolge l’attività professionale di banchiere.
I giudici di seconde cure hanno, dunque, rigettato le domande proposte dalla compagnia assicurativa nei confronti della banca alfa, con contestuale condanna della stessa alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRAFFAZIONE ASSEGNI BANCARI: LA BANCA NEGOZIATRICE DEVE PROVARE L’ASSENZA DI COLPA
I BENEFICIARI DEL PAGAMENTO DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE IDENTIFICATI CON LA DILIGENZA A CUI È TENUTO IL MANDATARIO
Sentenza | Giudice di Pace di Frosinone, dott.ssa Giulia Franco | 17.08.2018 | n.853
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contraffazione-assegni-bancari-la-banca-negoziatrice-deve-provare-lassenza-di-colpa
ASSEGNO BANCARIO: BANCA ESENTE DA RESPONSABILITÀ SE LA CONTRAFFAZIONE È REALIZZATA CON “MOLTA ABILITÀ”
LE ALTERAZIONI SUL TITOLO DEVONO ESSERE RILEVABILI ICTU OCULI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Cordisco | 08.08.2018 | n.292
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-bancario-banca-esente-da-responsabilita-se-la-contraffazione-e-realizzata-con-molta-abilita
ASSEGNI: LA BANCA È RESPONSABILE SOLO SE LA FALSITÀ DELLA FIRMA È RILEVABILE ICTU OCULI
AL FUNZIONARIO È RICHIESTA LA DILIGENZA MEDIA NELL’ANALIZZARE LA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel De Cristofaro | 20.06.2018 | n.1692
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-la-banca-e-responsabile-solo-se-la-falsita-della-firma-e-rilevabile-ictu-oculi
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