Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il successivo pagamento di un assegno privo di provvista, anche nel caso in cui avvenga nei termine di sessanta giorni, dalla scadenza del termine di presentazione, e anche se la prova del pagamento avvenga mediante presentazione di quietanza del portatore con firma autenticata, è requisito sufficiente ad evitare il protesto, ma legittima comunque la segnalazione della Banca alla Centrale Allarme Interbancario, atteso che tale procedura è dovuta dalla Banca in ragione delle disposizioni della legge n. 386 del 15 dicembre 1990.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione civile, Pres. Giancola – Rel. Dolmetta con l’ordinanza dell’11.04.2017.
Nella fattispecie processuale ivi esposta, una società conveniva in giudizio una Banca ed in riferimento alla segnalazione compiuta dall’Istituto creditizio alla Centrale d’Allarme Interbancaria per aver l’attrice presentato alla medesima Banca un assegno privo della necessaria provvista, eccepiva l’illegittimità della segnalazione, chiedendone la cancellazione.
In particolare, l’attrice asseriva che sebbene l’assegno presentato alla Banca fosse privo di provvista la circostanza dell’avvenuto pagamento prima e la distruzione dello stesso titolo di credito, poi, fossero circostanze tali non solo ad evitare tanto il protesto, quanto la procedura che la Banca deve seguire in ragione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Sul punto, tanto il Giudice di prime cure, quanto la Corte d’Appello territorialmente competente rigettavano la doglianza della società attrice, ed in particolare, il collegio precisava che stante la presentazione alla banca di un assegno privo della necessaria provvista la circostanza che successivamente l’assegno venga «richiamato» se serve a evitare il protesto, non vale a paralizzare la procedura che la banca deve comunque porre in essere essendo necessaria la segnalazione alla CAI.
Di conseguenza, la Corte riteneva legittima, perché dovuta, la segnalazione compiuta dalla Banca alla Centrale d’Allarme Interbancaria respingendo, quindi, la domanda risarcitoria formulata dalla Società traente.
Avverso tale pronuncia, la società promuoveva ricorso per cassazione sulla base di due motivi di doglianza, ed in particolare I) sull’assunto della difformità della suddetta sentenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in violazione della Circolare n.139/91 della Banca d’Italia e della legge n. 386/90; II) sull’omesso esame della circostanza che il titolo di credito fosse stato realmente distrutto ad opera dello stesso correntista.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo l’infondatezza delle avverse pretese, sottolineando la legittimità della segnalazione.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili, in quanto infondati in fatto ed in diritto, i suindicati motivi di ricorso, ritenendo del tutto generica l’eccepita violazione della normativa della legge 386/90 ad opera della Corte d’Appello, precisando, nel merito, l’irrilevanza del ricorso in quanto non indica per quale profilo di tale normativa rileverebbe l’individuazione del soggetto che ha distrutto il titolo, e pertanto l’incensurabilità della decisione del collegio.
In definitiva, gli Ermellini hanno osservato che ai fini della non applicazione delle diverse sanzioni che sono previste dalla legge 386/90, è opportuno far riferimento all’art. 8 in quanto stabilisce che l’avvenuto pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e pertanto la prova del pagamento avvenuto mediante presentazione di quietanza del portatore con firma autenticata, sebbene serve a evitare il protesto, non vale a paralizzare la procedura che la banca deve seguire in ragione delle disposizioni della legge stessa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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