ISSN 2385-1376
Testo massima
L’assicurazione professionale, a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione forense, non è ancora obbligatoria.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il parere n. 35 del 24/06/2015, in risposta al quesito posto dal COA di Catanzaro, ha avuto modo di chiarire che l’obbligo per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa, sia per la responsabilità professionale che contro gli infortuni, di cui all’art. 12 della L. 247/2012 commi 1 e 2, non è ancora in vigore.
Tale previsione diventerà obbligatoria soltanto quando il Ministero della Giustizia, sentito il CNF, determinerà le condizioni essenziali ed i massimali minimi di polizza, previsti dall’art. 12 comma 5, della legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense“).
Prima che intervengano tali determinazioni, non sussiste dunque alcun obbligo di assicurazione per l’esercizio della professione forense.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 604/2015