L’art. 508 cpc consente all’assegnatario di domandare al Giudice l’autorizzazione all’assunzione del debito: si tratta di una forma alternativa al versamento del prezzo e può essere autorizzata solo in favore di un creditore ipotecario per l’importo per il quale questi abbia diritto di soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori concorrenti.
Il presupposto per l’assunzione è sostanzialmente un accordo tra il creditore assistito da causa legittima di prelazione e l’aggiudicatario o l’assegnatario, avente ad oggetto l’accollo da parte di questi ultimi del debito dell’esecutato in forza del quale essi si impegnano a soddisfarlo, con il mantenimento delle garanzie originarie a favore del creditore indipendentemente e quindi al di fuori della procedura esecutiva pendente.
Il vantaggio di tale operazione è evidente: l’aggiudicatario o l’assegnatario sono in tal modo esonerati dall’immediato pagamento per contanti e quindi dalla necessità di smobilizzare denaro per il versamento del saldo prezzo; il vantaggio per il creditore deve ritenersi comunque sussistente, nonostante la soddisfazione immediata, ogniqualvolta l’operazione comporti la sostituzione al debitore originario ed insolvente con altro soggetto che può offrire maggiori garanzie di solvibilità.
Si tratta di un accollo ope iudicis, occorrendo un provvedimento costitutivo del Giudice dell’Esecuzione, nel quale non ha alcun rilievo la volontà del debitore, che è necessariamente liberato così come i garanti.
Il Giudice, accogliendo l’istanza di assunzione, determina l’ammontare del credito che viene assunto dall’assegnatario: il provvedimento deve stabilire la parte del prezzo che l’assegnatario è tenuto a versare per un importo non superiore al credito che il creditore ipotecario ha diritto di vedere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori, salvo che l’assuntore non offra anche di pagare i crediti che prevalgono su quello che si vorrebbe accollare.
Dopo il deposito dell’atto di assunzione del debito e il pagamento del conguaglio nel termine stabilito, il Giudice emette decreto di trasferimento nel quale menziona l’atto di assunzione e non dispone la cancellazione dell’ipoteca.
Focus
L’assunzione non produce l’immediata soddisfazione del creditore accollatario, che conserva la garanzia ipotecaria sul bene, ma determina la successione dal lato passivo del rapporto, in deroga all’effetto purgativo della vendita forzata.
Avv. Giorgia Viola
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