Erano previste novità per il mese di gennaio – lo si era anticipato qualche settimana fa, proprio dalle pagine di questo quotidiano – e le novità non si sono fatte attendere: il Ministro della Giustizia ha emanato il decreto che accerta la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.
È scattato dunque il “conto alla rovescia” per l’obbligatorietà delle aste telematiche: dal 10 gennaio scorso, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, i Tribunali ed i professionisti delegati hanno a disposizione 90 giorni per adeguarsi alla “rivoluzione digitale”.
Il provvedimento ministeriale è, infatti, solo il tassello conclusivo di un iter già ben avviato, dapprima con il decreto n. 32 del 2015, che aveva introdotto la procedura informatica come modalità alternativa a disposizione dei giudici dell’esecuzione e, successivamente, con il decreto legge n. 59/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2016, che ha riformato l’art. 569 c.p.c., imponendo l’obbligo di dar corso alle gare telematiche.
Naturalmente, massima è l’attenzione del legislatore al rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. In tale ottica, da un lato, al Giudice dell’Esecuzione è data facoltà di avvalersi della procedura ordinaria quando ritenga che la modalità digitale sia “pregiudizievole per i creditori o per il sollecito sviluppo della gara” e, dall’altro, si è data ampia delega all’organo tecnico-governativo per l’individuazione delle procedure e per l’accertamento della piena funzionalità del sistema.
Proprio il decreto ministeriale n. 32 del 2015 prevede che la gara sia gestita da soggetti accreditati presso un registro tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e descrive dettagliatamente tutte le fasi della vendita: dalla redazione dell’offerta alla sua trasmissione, dalla identificazione dell’offerente alla verifica della sussistenza dei requisiti dell’ammissibilità dell’offerta, compresa la cauzione, oltre che la gara tra gli offerenti.
È bene ricordare le tre modalità di espletamento della gara, con le quali gli operatori del settore dovranno confrontarsi, non senza le inevitabili incertezze dettate dalla novità del sistema: quella sincrona-telematica, quella asincrona e quella sincrona-mista.
Le prime due si celebrano in via esclusivamente telematica, dalla presentazione della domanda di partecipazione allo svolgimento della vendita vera e propria.
Nella gara sincrona, gli offerenti sono connessi contemporaneamente ed in tempo reale tramite la piattaforma del Gestore della Vendita e hanno la possibilità di effettuare i propri rilanci sull’ultima offerta più alta entro il tempo definito nell’ordinanza di vendita, mentre in quella asincrona, l’eventuale gara tra gli offerenti viene effettuata nell’ambito di un determinato lasso temporale e senza la simultanea connessione del Giudice o del referente della procedura.
La modalità “sincrona-mista”, invece, prevede che sia la domanda di partecipazione che le offerte possano essere presentate, tanto con modalità telematiche, quanto mediante deposito in cancelleria o presso lo studio del delegato della procedura. I dati delle offerte presentate con modalità tradizionale ed i rilanci vengono inseriti all’interno del portale a cura del referente della procedura e lo svolgimento della gara avviene contemporaneamente tra gli utenti collegati alla piattaforma del gestore e gli offerenti presenti in sala.
Nell’attesa che la prassi dei Tribunali dia “sostanza” al dettato normativo, è lecito immaginare una prima fase di transizione, in cui potrà essere prediletta la modalità di vendita mista, che prevede ancora la possibile partecipazione personale degli offerenti. Interessanti, però, anche gli sviluppi che potrebbe avere la gara asincrona, che consentirà di abbattere il “totem” della simultaneità.
FOCUS
Il Portale delle vendite pubbliche rivoluzionerà il mondo delle aste giudiziarie, con l’enorme vantaggio di raggruppare e rendere omogenee e fruibili tutte le informazioni rilevanti per i potenziali acquirenti, ma particolare attenzione dovrà essere riservata alla trasparenza ed alla sicurezza dei sistemi.
Tra le scelte tecniche più discusse, l’istituzione di una apposita casella p.e.c. di cui gli interessati dovranno dotarsi per la presentazione dell’offerta e per la ricezione delle comunicazioni, a meno che non dispongano di firma digitale.
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