A norma degli art. 571 comma 1 e 579 comma 1 c.p.c, chiunque è legittimato a partecipare alla vendita con e senza incanto ed a proporre offerta di acquisto, ad eccezione del debitore, da intendersi come colui che è assoggettato ad esecuzione forzata per il soddisfacimento di un debito proprio.
Sono, dunque, ammessi alla partecipazione il terzo proprietario dell’immobile pignorato, a cui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore – tranne il divieto di offrire – il debitore solidale, che non è parte del processo esecutivo condotto nei confronti di altro coobbligato, e il diverso condebitore, nonostante l’univocità del titolo e del pignoramento, perché le procedure rispettivamente iniziate nei confronti di diversi soggetti conservano piena autonomia e non implicano che l’esecutato assuma la qualità di parte nel processo esecutivo che non lo riguarda direttamente.
Il divieto di offrire che colpisce il debitore si applica, sia nel caso in cui la partecipazione avvenga in nome proprio, sia nell’ipotesi di interposizione di persona, che partecipa in nome proprio, rendendosi aggiudicataria e destinataria degli effetti del decreto di trasferimento, salvo poi retrocedere al debitore l’immobile acquistato.
L’ordinamento conosce, poi, altri divieti di acquisto dei beni pignorati.
In particolare, l’art. 55 DPR 602/1973, modificato dal DLG. 46/1999, preclude al concessionario per la riscossione coattiva di rendersi aggiudicatario negli incanti da lui banditi.
Ancora, è fatto divieto ai genitori esercenti la potestà, ai tutori o ai protutori di acquistare – direttamente o per interposta persona – beni o diritti del minore o dell’interdetto, a pena di annullamento degli atti compiuti.
L’art.1471 c.c. dichiara, inoltre, nullo l’acquisto di beni venduti per loro ministero, fatto da amministratori di beni dello Stato o altri enti pubblici rispetto a beni affidati alla loro cura ovvero pubblici ufficiali, in cui vanno inclusi l’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento, il giudice dell’Esecuzione, il professionista delegato, il cancelliere e il custode.
I divieti alla partecipazione all’asta pubblica, costituendo un’eccezione alla regola generale della ammissione agli incanti a chiunque sia interessato, non sono suscettibili di applicazione analogica ad altri soggetti.
È quindi ammesso a partecipare all’incanto anche il coniuge in comunione legale dei beni, salvo che sia provato l’accordo interpositorio fittizio o reale con il debitore stesso, così come il figlio del debitore, purché quest’ultimo sia in vita, in quanto, una volta accettata l’eredità in caso di morte del debitore, il divieto di partecipare si estende anche agli eredi.
In linea di principio, inoltre, è consentito al socio di società di capitali di proporsi come offerente per l’acquisto di un immobile pignorato in danno della società, stante l’autonomia patrimoniale che caratterizza l’ente rispetto ai singoli soci.
Nei casi in cui l’ordinamento colpisca la violazione dei divieti a partecipare con la sanzione di nullità, questa può essere rilevata ex officio dal Giudice, in quanto espressione di un principio di ordine pubblico, ovvero può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi, unica azione esperibile – invece – nei casi in cui il divieto sia previsto a pena di annullabilità.
FOCUS
Tutti sono ammessi alla partecipazione all’asta, ad eccezione del debitore, anche nell’ipotesi in cui la partecipazione avvenga per interposta persona.
La ragione di tale divieto deve essere individuata nel pericolo di turbativa della vendita, che verrebbe pregiudicata dalla presenza del debitore, che potrebbe disincentivare la partecipazione di terzi. Peraltro, se l’esecutato avesse avuto denaro sufficiente, avrebbe potuto effettuare il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario o chiedere la conversione del pignoramento.
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