Il termine per il versamento del saldo prezzo non è soggetto a sospensione feriale, in quanto: a) il versamento del saldo prezzo costituisce attività essenzialmente rimessa ad un terzo, onde non si ravvisa la necessità di assicurare a tale soggetto un periodo di sospensione previsto dalla legge ad altri fini; b) il termine in questione non ha natura processuale, dato che i termini processuali sono quelli che disciplinano gli atti del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell’attività giurisdizionale, laddove, nel caso di specie, viene in rilievo un’attività materiale compiuta da un terzo.
Se l’ordinanza di vendita prevede che il termine non sia soggetto a sospensione feriale, la suddetta conclusione appare a maggior ragione necessitata, atteso che va garantita la parità delle condizioni tra gli interessati alla vendita e la loro immutabilità, avuto riguardo alle previsioni della lex specialis del procedimento liquidatorio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Anna Maria Diana, con l’ordinanza del 24 luglio 2020.
Con tale pronuncia, il Giudice, nell’ambito di una procedura esecutiva, ha chiarito che il periodo di sospensione feriale non è applicabile nel computo dei termini per il versamento del saldo prezzo. Nella parte motiva del suo provvedimento, il Giudicante ha infatti affermato che il periodo di sospensione feriale risponde alla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati: nella fase di aggiudicazione, il termine per il versamento del saldo prezzo costituisce attività essenzialmente rimessa ad un terzo, l’aggiudicatario, per cui non si ravvisa la necessità di garantire anche a costui un periodo di sospensione previsto dal legislatore ad altri fini.
Non appare convincente la ritenuta natura processuale del termine, atteso che i termini processuali in senso stretto (categoria che viene desunta dall’art. 152 c.p.c.) sono quelli che disciplinano gli atti del processo al fine del regolare e corretto esercizio dell’attività giurisdizionale, mentre, nel caso di specie, non vi sono atti da compiersi a cura dei difensori o del magistrato, ma occorre semplicemente completare – a cura di un terzo estraneo al processo esecutivo – l’iter di vendita, avviato in sede di aggiudicazione, iter che si concluderà con il pagamento del saldo prezzo e con l’emanazione del decreto di trasferimento, atto che consente al terzo aggiudicatario di subentrare al debitore.
L’ordinanza di vendita descrive il dettaglio delle “regole” della fase liquidatoria del processo esecutivo e delle incombenze previste in capo al professionista delegato curerà e attinenti alla collocazione del bene sul mercato: nel caso di specie, è pacifico che sia l’ordinanza di vendita che l’avviso di vendita hanno espressamente escluso la possibilità di fruire del termine di sospensione relativo al periodo feriale. Inoltre, la ratio dell’esclusione di tale periodo di sospensione è da rinvenirsi nella necessità di evitare che si creino differenze tra le aggiudicazioni di un periodo dell’anno rispetto ad un altro.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO: IMPROROGABILE IL TERMINE FISSATO NELL’ORDINANZA DI VENDITA
LE CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SUBPROCEDIMENTO DI VENDITA SONO INDEROGABILI PER GARANTIRE L’UGUAGLIANZA E LA PARITÀ TRA TUTTI I POTENZIALI PARTECIPANTI ALLA GARA
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 18.03.2018
COVID-19: NO ALLA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA SE L’IMMOBILE È OCCUPATO DAL CONIUGE SEPARATO
IL BENE OGGETTO DEL PIGNORAMENTO NON PUÒ DIRSI ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE ESECUTATO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 24.06.2020
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno