Testo massima
E’ opponibile all’aggiudicatario il provvedimento
di assegnazione quale casa familiare al coniuge affidatario dei figli in caso di
separazione e divorzio?
L’assegnazione della casa coniugale in sede
di separazione e di divorzio, regolata dall’art. 155 quater cc e dall’art. 6, 6°
comma della legge sul divorzio n. 898/70, costituisce diritto personale di godimento
di natura atipica e ha la specifica funzione di assicurare al nucleo familiare che
origina dalla separazione (coniuge assegnatario e figli) la conservazione dello
stesso ambiente di vita domestica, dello stesso standard e qualità di vita già goduti
nel corso del matrimonio.
La norma si applica, oltre che alla separazione
consensuale e giudiziale anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di
genitori non conviventi.
Ai fini dell’opponibilità del diritto agli aventi
causa del coniuge proprietario, l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio n.74 del
6/3/1987 dispone che l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo
acquirente ai sensi dell’art. 1599 cc. In altri termini, il criterio di risoluzione
dei conflitti è lo stesso previsto per la locazione e, dunque, senza limiti per
tutta la durata naturale del diritto se trascritto, nel limite del novennio se non
assistita da trascrizione ma munita di data certa.
Sul punto, è da segnalare un consistente indirizzo,
formatosi prima della riforma del 2006, che ha tratto dal rinvio all’art. 1599 cc
l’idea che il diritto ad abitare la casa coniugale sia un diritto personale di godimento
ovvero un diritto assimilato – per gli effetti – alla locazione con la conseguenza
che il diritto ad abitare la casa coniugale resta insensibile all’azione esecutiva,
nel senso che il conflitto deve in ogni caso risolversi avuto riguardo alla data
anteriore o successiva in cui il creditore ipotecario compie il pignoramento.
Questo quadro normativo e giurisprudenziale
è stato rimesso in discussione dalla riforma dell’affido condiviso, che ha eliminato
il richiamo all’art. 1599 cc, prevedendo all’art. 155 quater cc che “Il provvedimento
di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai
sensi dell’art. 2643 cc“.
Il richiamo all’art. 2643 cc ha portato una
parte della dottrina a ritenere superato l’orientamento che aveva indotto ad equiparare
la posizione del coniuge assegnatario della casa coniugale a quella del conduttore
e ad assimilare il diritto del coniuge assegnatario ad un diritto reale di abitazione.
Tuttavia, la giurisprudenza non ha ancora esaminato
ipotesi di assegnazione della casa coniugale disposte dopo l’entrata in vigore della
legge sull’affido condiviso e di recente, con riferimento ad assegnazione disposte
prima dell’entrata in vigore della legge, ha ribadito il precedente orientamento
confermando che il diritto del coniuge assegnatario della casa coniugale sarebbe
assimilabile a quello del conduttore (con la conseguenza che il contratto ancorchè
non trascritto, dovrebbe ritenersi opponibile per un novennio, purchè abbia data
certa anteriore al pignoramento).
In sintesi, dunque:
-è possibile procedere alla vendita della casa
coniugale con la specificazione che il bene è occupato dal coniuge e dalla prole
in forza di titolo opponibile all’acquirente per durata ultranovennale;
–se il provvedimento di assegnazione è trascritto
prima dell’ipoteca, allora è opponibile ai creditori e, dunque, all’aggiudicatario
fino alla sua estinzione;
–se il provvedimento di assegnazione è trascritto
dopo l’ipoteca e prima del pignoramento, bisogna distinguere se esso scaturisce
da un provvedimento di assegnazione emesso fino al 28/2/2006 o se emesso successivamente:
nel primo caso è opponibile ai creditori e, dunque, all’aggiudicatario fino alla
sua estinzione; nel secondo caso potrebbe ritenersi applicabile l’art. 2812 cc;
–se il provvedimento di assegnazione ha data certa anteriore al pignoramento ma non è
stato trascritto o trascritto dopo il pignoramento stesso, bisogna distinguere
se esso scaturisce da un provvedimento di assegnazione emesso fino al 28/2/2006
o se emesso successivamente: nel primo caso conserva efficacia per un periodo di
9 anni dalla data certa del provvedimento; nel secondo caso potrebbe ritenersi inopponibile
ai creditori.
FOCUS
In caso di opponibilità del provvedimento di
assegnazione della casa coniugale l’immobile conserva la sua destinazione e il custode
non potrà procedere alla liberazione, fino all’estinzione del diritto. Tuttavia,
ai fini degli effetti di tale provvedimento sul prosieguo della procedura esecutiva
(anche per la stima) è necessario verificare se il provvedimento di assegnazione
è stato emesso fino al 28/2/2006 o successivamente a tale data.
Avv. Antonio De Simone
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno