ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 è stata disposta la creazione di un unico sito internet che sarà gestito dal Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE” ove saranno riportate tutte le aste effettuate sul tettorio nazionale.
Il costo per pubblicazione sarà di euro 100 e quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi.
Le modalità di pubblicazione sono disciplinate dall’art.161-quater disp. att. Cpc, denominato “Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche“, ove è previsto, tra l’altro, che:
1. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire.
2 Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3.Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
4.Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Tale portale non sostituisce l’attuale sistema di pubblicità ma si aggiunge a quello già esistente per le pubblicità telematiche e sui quotidiani in gestione di società private.
Il costo è particolarmente oneroso per le vendite effettuare in lotti e non prevede alcun sconto per le pubblicazioni successive alla prima e per le vendite con un numero di lotti particolarmente alti.
Tale norma aumenta a dismisura i costi di giustizia, i quali saranno provvisoriamente anticipati dal creditore per poi essere posti a carico del debitore con il piano di riparto finale.
Le norme interessate dall’introduzione del “portale” sono le seguenti.
– all’articolo 490, cpc, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata ‘portale delle vendite pubbliche’“;
– Art. 18-bisD.p.R. 115/2012 (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche):
– 1.Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributoper la pubblicazione dell’importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all’apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l’implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
–
art. 161-ter, al secondo comma, disp att cpc
“Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche”;
– Art. 161-quater disp att cpc (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche)
“La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un’apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
Il portale delle vendite pubbliche provvede all’archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;
– Art. 631-bis cpc (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)
“Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizione per l’attuazione del presente codice”.
Testo del provvedimento
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