La partecipazione ad una vendita giudiziaria per ottenere l’aggiudicazione di un immobile presuppone la presentazione di un’offerta redatta secondo le precise indicazioni contenute nel provvedimento con cui il giudice dispone la vendita.
In proposito l’art. 571 cpc, secondo comma prevede, a pena di inefficacia, che l’offerta di acquisto debba essere corredata dalla cauzione, che deve essere versata in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto.
Il versamento della cauzione può avvenire, oltre che a mezzo assegno, anche con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, nonché mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da Banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione ( art. 173-quinquies disp.att. c.p.c.).
Ma cosa accade se l’importo versato è inferiore a quello fissato dal Giudice nell’ordinanza di vendita?
L’offerta d’acquisto si considera inefficace, ma la Corte di Cassazione ha precisato che:
1). l’aggiudicazione a favore del soggetto che ha versato la cauzione in misura inferiore è soggetta all’opposizione agli atti esecutivi da parte degli altri offerenti da proporsi nel termine di venti giorni (Cfr. Cass. n. 6186 del 13/3/2009);
2). una volta scaduto il termine per presentare l’offerta, non è possibile un’integrazione della cauzione e si determina l’inefficacia dell’offerta, ancorché l’offerente, nell’offrire l’integrazione, assuma di essere incorso in un mero errore di calcolo ex art. 1430 cod. civ. (cfr. Cass. n. 3470 del 9/4/1999).
Qualora invece, per un errore nella disposizione del pagamento il delegato non riesca, successivamente all’apertura delle buste, ad incassare la cauzione, si ritiene che tale situazione possa generare una potenziale nullità dell’offerta, per mancanza di un elemento essenziale della stessa.
FOCUS
È buona norma verificare con attenzione il corretto versamento della cauzione, consultando l’avviso di vendita. In caso di eventuali errori non marginali, gli organi della procedura tenderanno a non accettare l’offerta, anche al fine di evitare possibili opposizioni da parte degli altri offerenti non resisi aggiudicatari dell’immobile pignorato.
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