ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Giudice, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, può sospendere temporaneamente la procedura esecutiva per un periodo massimo di ventiquattro mesi, così come dispone l’art. 624 bis cpc.
Introdotta dalla legge n. 263/2005 e dalla legge n. 52/2006, la norma richiamata realizza il giusto compromesso tra la celerità delle procedure esecutive, che nel passato erano spesso rinviate per trattative di bonario componimento, e l’esigenza di soddisfare gli interessi delle parti.
Se, però, da un lato il legislatore ha voluto incentivare la possibilità di una soluzione conciliativa tra le parti, dall’altro ha mostrato una certa diffidenza, nella misura in cui ha rigidamente predeterminato i presupposti per l’ammissibilità, fissato un limite massimo di ventiquattro mesi alla durata della sospensione e previsto la non concedibilità di una seconda sospensione, una volta esaurito il termine della prima.
Per la concessione del provvedimento di sospensione la legge richiede la pendenza della procedura, l’istanza al Giudice dell’Esecuzione e l’accordo di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo anche tardivi, mentre non è rilevante la volontà contraria degli intervenuti privi di titolo esecutivo (anche se il loro credito sia stato riconosciuto) ovvero di coloro che hanno un titolo la cui efficacia è stata sospesa.
Non sembra invece necessario l’esplicito consenso del debitore, che deve essere semplicemente sentito, pur se il suo parere non è vincolante.
L’istanza deve avere la forma del ricorso o, in alternativa, può essere avanzata anche oralmente a verbale.
Per quanto concerne il termine finale entro il quale è possibile chiedere la sospensione, la legge distingue i vari tipi di esecuzione, per cui l’istanza può essere presentata:
- nelle espropriazioni mobiliari, non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta;
- nelle espropriazioni presso terzi, non dopo la dichiarazione del terzo;
- nelle espropriazioni immobiliari, fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto, per il caso di vendita senza incanto, ovvero fino a quindici giorni prima dell’incanto in caso di vendita all’asta.
L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. Nel silenzio normativo non è ben chiaro se tale termine sia ordinatorio o perentorio con conseguenze di non poco conto, in quanto nel primo caso, se il processo è riassunto tardivamente, non vi sarebbe alcuna conseguenza negativa, mentre nel secondo troverebbe applicazione l’art. 630 cpc secondo il quale il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge.
Focus
Il debitore può raggiungere un accordo bonario con tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva onde ottenere la sospensione concordata per la durata massima di 24 mesi come previsto dall’art. 624-bis cpc. In ogni momento i creditori, ove venga meno l’accordo, potranno depositare istanza per la prosecuzione della procedura.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 107/2015