Testo massima
SOSPENSIONE
E RINVIO DELLA GARA EX ART. 161 BIS DISP. ATT. CPC
L’art. 572 cpc prevede che l’udienza per la
deliberazione delle offerte si svolga di regola il giorno successivo alla
scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Superato il termine
fissato dall’art. 624 bis cpc, per la sospensione consensuale della procedura,
la vendita non può essere rinviata se non nell’ipotesi in cui la richiesta di
rinvio provenga da tutte le parti e gli offerenti vi aderiscano ai sensi di
quanto dispone l’art. 161 disp. att. cod. proc. civile.
Questa previsione normativa, introdotta dalla legge
di riforma n. 263 del 28/12/2005, nasce dall’esigenza di contrastare la prassi consolidata
nel tempo di rinviare l’asta su richiesta dei creditori poco prima dello svolgimento
dell’incanto e risponde all’esigenza di garantire la serietà della vendita e
l’affidabilità del sistema delle vendite giudiziarie.
In tal modo, all’offerente è riconosciuta una
posizione qualificata con l’attribuzione di una sorta di diritto allo svolgimento
delle operazioni di vendita, cosicché non può più accadere che, per accordo tra
le parti, i partecipanti si vedano restituire le cauzioni senza alcuna
possibilità di interloquire con gli organi della procedura.
Il consenso deve essere espresso, mai presunto,
e deve essere manifestato da tutte le parti interessate, per cui è
inammissibile il rinvio della vendita su istanza solo di alcune di esse anche
solo per acquisire il parere delle altre.
Il rinvio
può essere concesso prima della vendita?
Non è possibile, perché ammettere il rinvio
della vendita su richiesta dei soli creditori svuoterebbe la finalità della
norma in esame e sarebbe del tutto equivalente ad una richiesta di sospensione
concordata tra le parti. L’art. 161 disp.att. cpc va, infatti, letto in
coordinamento con l’art. 624 bis cpc: fino al termine indicato da tale ultima
disposizione i creditori e il debitore possono accordarsi per la sospensione;
decorso questo termine sull’eventuale richiesta di rinvio formulata dai
creditori, il Giudice dell’Esecuzione decide all’udienza fissata per l’esame
delle offerte o per l’incanto dopo aver verificato se sono state depositate
offerte regolarmente cauzionate e acquisito, in tal caso, il consenso degli
offerenti.
Cosa
succede dopo il rinvio?
La richiesta di rinvio è finalizzata ad ottenere
uno spostamento limitato nel tempo del momento della deliberazione, per cui
nella vendita senza incanto gli offerenti non possono revocare l’offerta (salvo
che il rinvio non superi il termine di 120 giorni) né chiedere la restituzione
della cauzione. Nella vendita con incanto, invece, si ritiene che sia
consentito agli offerenti di ritirare la domanda senza alcuna sanzione.
Invero, la richiesta di rinvio può essere
prodromica all’esercizio della sospensione concordata del processo esecutivo,
se non ancora richiesta. In caso contrario, se vi è già stata sospensione, il
rinvio deve essere temporalmente contenuto e non può essere nuovamente
richiesto, per cui o la procedura si estingue o si fa luogo alla vendita.
FOCUS
L’istanza di sospensione concordata tra le parti
ex art. 624 bis cpc è inammissibile se depositata nei venti giorni antecedenti
il termine per la presentazione delle offerte e nei quindici giorni prima
dell’incanto.
Dopo la scadenza di tale termine, il legislatore
ha previsto la possibilità di rinviare la vendita con il consenso delle parti
interessate comprese gli offerenti.
Testo del provvedimento
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