ISSN 2385-1376
Testo massima
L’acquisto di un immobile all’asta può essere estremamente conveniente, perché spesso il prezzo di aggiudicazione è inferiore rispetto al valore di mercato.
Partecipare è semplice ed è necessario seguire alcune regole.
Prima di tutto bisogna visionare su internet, presso la cancelleria del Tribunale o lo studio del professionista delegato, l’avviso di vendita, che contiene la descrizione sintetica dell’immobile e il prezzo base, le condizioni e i termini di vendita, nonché la perizia di stima, a cui sono allegate le fotografie e le planimetrie.
Acquisite le informazioni, nel giorno e nel luogo indicati nell’avviso di vendita si deve presentare l’offerta di acquisto o la domanda di partecipazione, a seconda se si tratta di vendita senza incanto o con incanto, unitamente alla cauzione pari ad 1/10 del prezzo e ai documenti indicati nell’avviso di vendita.
È, tuttavia, necessario – ai fini della partecipazione – tener presente la sostanziale diversità tra la vendita senza incanto e quella con incanto.
Nel primo caso, il giorno della vendita se è presentata un’unica offerta superiore ad 1/5 rispetto al prezzo base, il professionista delegato provvede all’aggiudicazione; viceversa se l’offerta è inferiore, il creditore procedente può esprimere il dissenso. Se vi sono più offerte si tiene la gara, partendo dal prezzo offerto più altro con rilanci minimi indicati nell’avviso di vendita. Non è necessaria la presenza dell’offerente al momento dell’apertura delle buste, tuttavia in caso di pluralità di offerte, l’assenza comporta l’estromissione della gara, per cui è buona regola partecipare.
Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione è immediatamente definitiva.
Nel caso di vendita con incanto ogni partecipante, di cui è necessaria la presenza, deve proporre offerte in aumento rispetto al prezzo base con i rilanci indicati nell’avviso.
Se chi ha presentato la domanda non si presenta all’asta, la cauzione gli verrà restituita nella misura di 9/10.
Tra un’offerta e l’altra non devono passare più di tre minuti, per cui l’immobile è aggiudicato se sono passati tre minuti dall’ultima offerta senza che ne sia seguita un’altra.
Si tratta, tuttavia, di un’aggiudicazione provvisoria: entro dieci giorni dall’incanto, infatti, è possibile presentare un’offerta in aumento di un quinto del prezzo di aggiudicazione.
In tal caso si riapre un’altra gara a cui devono partecipare l’aggiudicatario provvisorio, chi ha presentato l’offerta in aumento e chiunque altro interessato: l’avviso di vendita dell’offerta in aumento, infatti, è sottoposto alla pubblicità per affissione nell’albo del Tribunale, su quotidiano e, se previsto, sui siti internet specializzati, nonché a mezzo pubblicità commerciale.
Avvenuta l’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve versare il saldo del prezzo, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e la cauzione già versata, anche tramite un contratto di finanziamento, entro il termine fissato nell’avviso di vendita, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Se, invece, l’aggiudicatario non provvede ad effettuare il deposito del prezzo nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto. Se il prezzo ricavato dal nuovo incanto, insieme alla cauzione confiscata, è inferiore rispetto a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto anche al pagamento della differenza.
FOCUS
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali con le agevolazioni di legge e la vendita non è gravata da oneri di rogito notarili o di mediazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 266/2015