Il provvedimento con cui il Giudice ha imposto una astreinte costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che in caso di inadempimento è concesso al creditore di intraprendere un procedimento di espropriazione forzata per l’esecuzione dell’obbligo di pagare una somma, mediante notifica di apposito precetto in cui sia operata la c.d. “autoliquidazione”, ovverosia la quantificazione dell’ammontare dovuto dal debitore per effetto del sua non ottemperanza.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti, con la sentenza pubblicata il 2 gennaio 2020.
In un giudizio fra due società, circa una questione relativa alla denominazione dell’una che poteva ingenerare confusione con la ragione sociale dell’altra, il Tribunale di Piacenza si sofferma sul valore dell’astreinte quale titolo esecutivo, aderendo alla tesi – dominante in giurisprudenza – della “autoliquidazione”.
Nel caso di specie, la società lesa ha intimato all’altra società, con atto di precetto, il pagamento di una somma di denaro al comando contenuto nell’ordinanza del Tribunale di Bologna di non utilizzare la propria ragione sociale e modificare la denominazione. Facendo seguito all’atto di precetto, la società ha successivamente notificato atto di pignoramento mobiliare presso terzi, intrapresa per l’esecuzione di obblighi di pagamento dell’astreinte prevista dalla già citata ordinanza e giustificata dall’inadempimento della società.
Avverso tale provvedimento la debitrice intimata ha proposto opposizione, chiedendo la declaratoria di nullità dell’atto di precetto ex art. 156 c.p.c. per mancanza di un titolo esecutivo ed in ogni caso l’accertamento di aver integralmente adempiuto a quanto stabilito nell’ordinanza del Tribunale di Bologna.
Sul punto, il Giudice ha chiarito che il creditore può iniziare l’esecuzione nei confronti dell’obbligato, in base alla misura coercitiva indiretta senza che sia necessario un controllo preventivo del giudicante circa l’avvenuto inadempimento.
L’esistenza in concreto dei presupposti di effettiva operatività dell’astreinte e la sua concreta monetizzazione sono rimesse al creditore, salva la possibilità per il debitore di dedurre in sede di opposizione all’esecuzione circostanze che ostano alla stessa (ad esempio, avvenuto adempimento all’obbligo di fare) ed ottenere una statuizione a cognizione piena attraverso il rimedio dell’art. 615 c.p.c.
Il Tribunale ritiene, dunque, che il creditore in favore del quale è stata disposta la misura di coercizione indiretta possa legittimamente intraprendere l’azione esecutiva per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di penalità di mora mediante notifica di un atto di precetto, purchè sia conforme al paradigma legale di cui agli artt. 125 e 480 c.p.c. e contenga, nell’ipotesi di espropriazione forzata per l’esecuzione di obblighi di pagamento di somme dovute a titolo di penalità di mora, una allegazione sufficientemente specifica dell’inadempimento contestato al debitore, tale da giustificare la intimazione di pagamento della somme dovute a titolo di penalità. Sarà poi onere del debitore eccepire, in sede di opposizione, l’avvenuto adempimento quale causa ostativa al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Nel suo percorso motivazionale, l’Organo giudicante ha specificato che altra soluzione interpretativa non possa esserci anche perché costringere il creditore ad adire preventivamente il giudice della cognizione per accertare l’inadempimento del debitore si porrebbe in antitesi rispetto alla ratio dell’art. 614 bis c.p.c., volta a rafforzare l’effettività della tutela del creditore che abbia ottenuto un provvedimento di condanna a obblighi di fare o non fare;
Inoltre, il debitore ha, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., uno strumento di tutela pieno nell’ipotesi di abuso da parte del creditore del provvedimento di astreinte ottenuto potendo in tale sede ottenere in via cautelare la sospensione del processo esecutivo e/o del titolo nonché, nel merito, un accertamento sulla insussistenza di un inadempimento a suo carico.
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