Provvedimento segnalato dall’ Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
Posto che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., finalizzata alla composizione della lite, presuppone che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che possono costituire oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono indurre le parti alla conciliazione, tale strumento giuridico non può essere utilizzato qualora vi siano delle contestazioni giuridiche in merito al rapporto non risolvibili dal CTU e che ostacolano una definizione transattiva quali quelle riguardanti, ad esempio, l’accertamento dell’applicazione al rapporto dedotto in giudizio di interessi eccedenti le soglie usura o la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro con l’ordinanza del 31.10.2017.
Nella fattispecie processuale in disamina, un cliente mediante ricorso ex art. 696 bis c.p.c, chiedeva al Tribunale di Catanzaro di voler disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di accertare se al contratto di mutuo stipulato con la Banca fossero stati applicati interessi, costi, oneri finanziari eccedenti le soglie usura o comunque non dovuti in ragione della violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando l’ammissibilità dello strumento in ragione delle mosse contestazioni in punto d’usura, deducendo che le stesse, implicando la soluzione di questioni di natura giuridica, non potevano essere demandate sic et simpliciter al consulente tecnico.
Sul punto il Tribunale ha preliminarmente sottolineato che lo strumento a di cui all’ art. 696-bis c.p.c., essendo finalizzato alla composizione della lite, presuppone che la controversia tra le parti abbia come unico punto in discussione una questione che può costituire oggetto di consulenza, la quale una volta risolta potrà determinarne la conciliazione.
Ciò posto, il Giudice ha rilevato che lo strumento non è ammissibile in tutte le fattispecie in cui sia controversa la sussistenza stessa della fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio, posto che in tal caso la decisione implica la soluzione di questioni giuridiche controverse che non possono essere demandate al CTU, quali quelle relative, ad esempio, all’asserita carenza di trasparenza del contratto di finanziamento, o dalla violazione della normativa anti- usura.
Per tali motivi, rilevato che la richiesta consulenza tecnica non avrebbe potuto sortire alcun effetto, il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese del giudizio in ragione della particolarità della questione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP: INAMMISSIBILE PER VERIFICARE ISC DIVERGENTE SU MUTUO
NON È POSSIBILE DEVOLVERE AL PERITO VALUTAZIONI DI NATURA GIURIDICA RELATIVE A INTERPRETAZIONE NORMATIVA T.U.B.
Ordinanza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli | 07.06.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI QUESTIONI DI DIRITTO PRODROMICHE ALL’ACCERTAMENTO CHIESTO
DIVERSAMENTE SI TRASFORMEREBBE L’ISTITUTO DI CUI ALL’ART. 696 BIS C.P.C. IN UNA PROCEDURA IBRIDA
Ordinanza | Tribunale di Pisa, Dott. Stefano Laganà | 02.06.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE SE VOLTO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI
STOP A CTU SU QUESTIONI COMPLESSE E CONTROVERSE DI NATURA PRETTAMENTE GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Brindisi, Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo | 07.04.2017 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno