Non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc ove le ragioni di contrasto tra le parti non attengano a profili tecnici ma originino da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche in quanto compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, individuando la rilevanza giuridica delle questioni controverse.
Ebbene, con riferimento ad un accertamento che sia teso alla verifica di una eventuale nullità delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, lo stesso, non attenendo a profili tecnici ma essendo relativo questioni strettamente giuridiche in relazione alle quali, peraltro, si registrano orientamenti contrastanti, non può essere validamente eseguito da un C.T.U.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri con l’ordinanza del 16.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un cliente correntista proponeva ricorso ex 696 bis c.p.c. per l’esperimento di una consulenza tecnica preventiva e per la composizione della lite.
Il Tribunale ordinava al CTU contabile di rispondere con relazione ad otto quesiti attinenti alla verifica di una eventuale nullità delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici nel corso del rapporto di conto corrente intervenuto tra le parti e le relative modalità di calcolo.
Si costituiva la Banca, che si opponeva eccependo l’inammissibilità del ricorso, per carenza dei presupposti di cui all’art. 696 bis c.p.c., e la prescrizione dei relativi diritti.
Il giudice di primo grado, in adesione all’indirizzo interpretativo seguito dal Tribunale di Roma e in particolare dalla sezione XVI e XVII, ha rilevato che il compito del consulente tecnico è di verificare economicamente i fatti contestati, non potendo decidere di questioni di diritto, atteso che tale attività è rimessa esclusivamente al giudice. Più nello specifico l’orientamento giurisprudenziale de qua afferma che quando la decisione della causa investe questioni giuridiche particolarmente complesse o l’accertamento di fatti esulanti indagini di natura meramente tecnica il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è inammissibile, in quanto non risponderebbe più alla sua finalità deflattiva, piuttosto si realizzerebbe un’anticipazione del giudizio di merito.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato che nel caso esaminato le questioni controverse non riguardavano aspetti di natura strettamente contabile, ma profili di natura giuridica attinenti alla nullità delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione degli interessi, delle spese e quindi il complesso dibattito sulla corretta interpretazione della normativa in materia di usura la cui risoluzione non può essere devoluta al consulente tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle suesposte argomentazioni il Tribunale di Roma rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP: IL CONSULENTE NON PUÒ DECIDERE QUESTIONI DI DIRITTO O STABILIRE LA RILEVANZA GIURIDICA DEI FATTI DEDOTTI IN GIUDIZIO
LO STRUMENTO DI CUI ALL’ART. 696 BIS C.P.C. NON UTILIZZABILE PER LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Russo | 08.02.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE IN MATERIA DI USURA ED ANATOCISMO
LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE – PRIMA CHE TECNICHE – È RISERVATA AL GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni | 05.12.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-inammissibile-in-materia-di-usura-ed-anatocismo
ATP: È INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DI USURA ED ANATOCISMO
L’ART. 696 BIS C.P.C. PRESUPPONE CHE SIANO PERFETTAMENTE INDIVIDUABILI ED INCONTROVERSI I FATTI GENERATORI DELL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Frosinone, Dott. Luigi Nocella | 13.09.2016 |
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