In materia di usura ed anatocismo bancario lo svolgimento di un accertamento contabile, nonché l’elaborazione di un quesito peritale ex art. 696 bis c.p.c, costituisce una valutazione decisionale non demandabile ad un CTU, posto che lo stesso è incompatibile con le finalità conciliative della procedura in esame ed anticipatorio del giudizio di merito.
Deve rimettersi al giudicante ogni preliminare valutazione circa la fondatezza delle censure sollevate in materia di usura e di indebita applicazione di interessi anatocistici.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Ambra Carla Tombesi con il decreto del 06.04.2017.
Un correntista ricorreva in giudizio una Banca, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., sul presupposto di denunciare le inadempienze dell’istituto di credito sotto il profilo di pattuizioni invalide, violazione del divieto di anatocismo ed applicazione di interessi usurari, chiedendo di disporsi accertamenti tecnici contabili, in merito a rapporti contrattuali intercorsi con la suddetta Banca.
Il Giudice, letto il ricorso, ha ritenuto inammissibile la consulenza tecnica preventiva finalizzata all’accertamento tanto di pretese restitutorie quanto di non debenza di somme illegittimamente versate, atteso che la stesse risultano indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito, e vanificative della portata conciliativa dell’istituto.
Precisamente, il Tribunale ha chiarito che nell’ambito di usura bancaria l’elaborazione di un accertamento contabile, ex art. 696 bis c.p.c, costituisce una valutazione decisionale non demandabile a un CTU, posto che deve rimettersi al giudicante ogni preliminare valutazione circa la fondatezza delle censure sollevate in materia di usura e di indebita applicazione di interessi anatocistici.
Il Giudice ha, inoltre, chiarito che l’accertamento delle pretese restitutorie e la non debenza delle presunte somme illegittimamente versate presuppone preliminari ed assorbenti valutazioni giuridiche dei differenti ambiti negoziali, ragion per cui la CTU si rende incompatibile con le finalità conciliative della procedura in esame, e anticipatoria del giudizio di merito.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP: È INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DI USURA ED ANATOCISMO
L’ART. 696 BIS C.P.C. PRESUPPONE CHE SIANO PERFETTAMENTE INDIVIDUABILI ED INCONTROVERSI I FATTI GENERATORI DELL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Frosinone, Dott. Luigi Nocella | 13.09.2016 |
ATP: INAMMISSIBILE IN MATERIA DI USURA ED ANATOCISMO
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Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni | 05.12.2016 |
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Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 29-04-2016 |Ordinanza |
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