Provvedimento segnalato dall’ Avv. Stefano Bazzani di Genova
Il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. non è ammissibile laddove le parti controvertendo sulla effettiva sussistenza dell’obbligazione condizionino la decisione della causa di merito o la soluzione di questioni strettamente giuridiche estranee all’ambito di indagini di natura tecnica.
L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., pertanto, non può essere richiesto per accertare la presenza di eventuali effetti anatocistici generati dall’applicazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese”, né al fine di rideterminare l’esatto dare-avere tra le parti in conseguenza di una denunciata, ma contestata, nullità contrattuale, posto che in tal caso le questioni da sottoporre al C.T.U. non sono di mero accertamento ma si presentano complesse perché demandano al consulente valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusivamente del giudice di merito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera con l’ordinanza del 10.05.2018.
Nel caso considerato un mutuatario proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della Banca mutuante chiedendo di disporsi accertamento tecnico preventivo volto a verificare se il calcolo degli interessi indicati nel contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, e nel piano di ammortamento, avesse comportato effetti anatocistici.
Si costitutiva in giudizio l’intermediario contestando l’ammissibilità del ricorso per difetto dei suoi presupposti.
In merito allo strumento attivato dal ricorrente, il Tribunale ha preliminarmente chiarito che lo stesso ha una dichiarata finalità deflattiva, mirando a scongiurare il contenzioso che tra le parti può sorgere, sicchè l’attuazione dello scopo in questione è possibile unicamente se il contrasto tra le parti è incentrato su questioni semplici e suscettibili di accertamento tecnico, risolte le quali è verosimile che esse possano raggiungere un accordo ed evitare la lite giudiziaria.
Ciò posto, il Presidente ha negato l’ammissibilità dell’ accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. ogni qualvolta, come nel caso in esame, il dissidio tra le parti, in fatto ed in diritto, sia incentrato sull’an debeatur, sulla cui configurazione esiste una pluralità di soluzioni interpretative, in dottrina ed in giurisprudenza, che è opportuno siano risolte nella sede, a ciò deputata, della cognizione piena della causa di merito, soprattutto se si considera che dalla loro opzione dipende anche il tipo di quesito che si va a formulare al C.T.U. e che la loro anticipata definizione, sia pure provvisoria, finirebbe per comportare un’anticipazione di giudizio nel merito, che non sarebbe in grado di orientare le parti verso la conciliazione della lite.
Con riferimento alle censure mosse dal ricorrente il Tribunale ligure ha specificato che, in punto di anatocismo, l’indagine che si richiede al giudice necessariamente presuppone la condivisione di un assunto tutto da dimostrare non sotto il profilo tecnico – contabile ma giuridico, secondo il quale il piano di ammortamento “alla francese” sia contrario al divieto posto dall’art. 1283 c.c. in quanto produttivo di interessi anatocistici, ed inoltre, con riferimento alla censurata applicazione al rapporto contestato di un TAN che da semplice è divenuto composto con conseguente richiesta di sostituire il tasso d’interesse convenzionale con il tasso d’interesse legale, che tale doglianza presuppone una valutazione giuridica sulla validità della clausola contrattuale e sulle conseguenze di un’eventuale invalidità.
Così ricostruite le avverse doglianze ed alla luce delle richiamate finalità e dei conseguenti “limiti” dello strumento dell’ accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda spiegata dal ricorrente, chiarendo che la richiesta CTU non potrebbe spingersi fino al punto di rimettere al consulente la risoluzione di questioni di carattere giuridico riservate al giudice, né tantomeno il giudice adito potrebbe indicare al CTU i criteri da seguire per effettuare conteggi conformi alla legge senza previamente pronunciarsi in ordine alla validità o meno della contestata clausola contrattuale, pronuncia riservata al giudice del merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ATP 669-BIS CPC: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTRASTO SU QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
L’ACCERTAMENTO VERTENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO NON PUÒ ESSERE DEMANDATO AL CONSULENTE TECNICO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri | 16.02.2018 |
ATP 669-BIS C.P.C.: INAMMISSIBILE PER ACCERTAMENTO USURA O VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA
TRATTASI DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE CHE NON POSSONO ESSERE RISOLTE DAL CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE PER VERIFICARE ISC DIVERGENTE SU MUTUO
NON È POSSIBILE DEVOLVERE AL PERITO VALUTAZIONI DI NATURA GIURIDICA RELATIVE A INTERPRETAZIONE NORMATIVA T.U.B.
Ordinanza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli | 07.06.2017 |
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