Compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice il compito di decidere questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo.
Non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche controverse tra le parti e che richiedono, invece, l’espletamento di un’istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Russo, con l’ordinanza dell’08.02.2017.
Nel caso in esame, dei mutuatari convenivano, innanzi al Tribunale di Roma, la Banca con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di accertare la corrispondenza tra l’indicatore sintetico di costo indicato nel contratto e l’ISC effettivamente applicato utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d’Italia e, nell’ipotesi in cui dalla pattuizione contrattuale fosse risultato un ISC maggiore di quello indicato nel contratto, calcolare gli importi versati in eccedenza ai sensi dell’art. 117 TUB, applicando all’intero finanziamento un tasso pari al rendimento minimo del BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, oltre interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo.
La Banca si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti previsti dall’art. 669 bis c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dell’istanza ex adverso proposta.
Il Giudice adito osservava, da un lato, che ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696 c.p.c., ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; da un altro lato, tuttavia, sottolineava che il compito del consulente tecnico è quello di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, ma non anche decidere questioni di diritto e stabilirne la rilevanza giuridica.
In altri termini, ad avviso del Tribunale, è inammissibile la nomina di un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche controverse tra le parti, richiedenti, invece, l’espletamento di un’istruttoria svolta con le forme e garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.
Il Giudice rilevava che, nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente non riguardavano questioni di natura strettamente contabile, quanto di natura giuridica e segnatamente, questioni sulla corretta interpretazione della normativa per la determinazione dei criteri per il calcolo del TAEG/ISC e che, dunque, tanto la richiesta di accertamento della misura dell’ISC effettivamente applicato dalla Banca al rapporto di mutuo, quanto la richiesta di sostituzione (nel caso di difformità tra l’ISC indicato in contratto e l’ISC effettivo) del tasso di interesse convenzionale con il tasso di interesse legale previsto dall’art. 117 TUB presupponevano una valutazione giuridica sulla validità della clausola contenente una errata indicazione dell’ISC, non demandabile al consulente tecnico, né tanto meno al Giudice in sede di accertamento ex art. 696 bis c.p.c., che non può sostituirsi al Giudice del merito indicando al CTU i criteri da seguire per formulare conteggi conformi alla legge.
Tanto premesso, il Tribunale laziale, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata da parte ricorrente, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP: INAMMISSIBILE IN MATERIA DI USURA ED ANATOCISMO
LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE – PRIMA CHE TECNICHE – È RISERVATA AL GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni | 05.12.2016 |
ATP: È INAMMISSIBILE SE FINALIZZATO ALL’ACCERTAMENTO DI USURA ED ANATOCISMO
L’ART. 696 BIS C.P.C. PRESUPPONE CHE SIANO PERFETTAMENTE INDIVIDUABILI ED INCONTROVERSI I FATTI GENERATORI DELL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Frosinone, Dott. Luigi Nocella | 13.09.2016 |
IN CASO CONTRARIO, NON SI REALIZZEREBBE LO SCOPO DEFLATTIVO DELL’ART. 696 BIS C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Raffaella Cappiello | 23.06.2016 |
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