Provvedimento segnalato dall’Avv. Urbano Fabio Cardarelli
L’ATP deve mirare a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia venga integralmente a cessare.
Il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. non è, pertanto, ammissibile laddove le parti, controvertendo sulla effettiva sussistenza dell’obbligazione, condizionino la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni strettamente giuridiche estranee all’ambito di indagini di natura tecnica.
Non è possibile demandare al ctu valutazioni giuridiche di esclusiva pertinenza del giudice attinenti ad un complesso rapporto contrattuale e, pertanto, non suscettibili di portare ad una conciliazione sulla base di una semplice consulenza.
Nei casi in cui il giudice adito dichiari l’istanza di ATP, proposta ai sensi dell’articolo 696 c.p.c. inammissibile o dichiari la propria incompetenza, ha il dovere di statuire sulle spese in quanto il provvedimento finale del procedimento cautelare è destinato a rimanere tale ovvero a non essere seguito dal giudizio di merito e, pertanto, deve registrare la soccombenza della parte istante e contenere il regolamento delle spese ai sensi dell’articolo 91 e 92.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Valeria Rosetti, con l’ordinanza del 02.03.2017.
Nel caso in oggetto, un mutuatario proponeva, con ricorso ex art. 696bis c.p.c., istanza di consulenza tecnica preventiva, correlata ad un futuro giudizio di merito e finalizzata all’accertamento dell’applicazione da parte della Banca, di un indicatore sintetico di costo maggiore rispetto a quanto pattuito nel contratto di mutuo, con conseguente condanna alla restituzione dell’importo corrisposto, da calcolarsi sulla differenza tra la quota di interessi versata e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo dei BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Il Tribunale osservava, preliminarmente, che lo strumento di cui all’art. 696bis. c.p.c. deve mirare a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia venga integralmente a cessare.
In altri termini, anche se non risulta indicata tra i presupposti della consulenza tecnica preventiva la ragionevole possibilità del raggiungimento di un accordo tra le parti, risulta, ad ogni modo, necessaria, la presenza dell’elemento dell’astratta valenza risolutoria a fini conciliativi dell’invocato accertamento tecnico.
Invero, prosegue in giudice campano, il ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. non è, pertanto, ammissibile laddove le parti, controvertendo sulla effettiva sussistenza dell’obbligazione, condizionino la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni strettamente giuridiche estranee all’ambito di indagini di natura tecnica.
Il Tribunale di Napoli Nord rilevava che, nel caso di specie, la richiesta di sostituire nell’ipotesi di difformità tra l’indicatore sintetico di costo indicato in contratto e l’indicatore sintetico di costo applicato effettivamente, il tasso d’interesse convenzionale con il tasso d’interesse legale previsto dall’articolo 117 testo unico bancario avrebbe presupposto una valutazione giuridica sulla validità della clausola contrattuale contenente le indicazioni dell’indicatore sintetico di costo e sulle conseguenze di un’eventuale sua invalidità.
Il Giudice, infatti, ribadito il principio secondo cui la richiesta CTU non può spingersi fino al punto di rimettere al consulente la risoluzione di questioni di carattere giuridico riservate al giudice, né tantomeno il giudice adito potrebbe indicare al CTU i criteri da seguire per effettuare conteggi conformi alla legge senza previamente pronunciarsi in ordine alla validità o meno della contestata clausola contrattuale, pronuncia riservata al giudice del merito, dichiarava inammissibile il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicai in Rivista:
ATP: inammissibile se teso ad accertare la sussistenza dell’inadempimento o del fatto illecito
Tali questioni giuridiche devono necessariamente essere devolute alla valutazione del giudice
Ordinanza | Tribunale di Massa, Dott. Paolo Puzone | 15.02.2017 |
Tali questioni presuppongono valutazioni indebitamente anticipatorie di un giudizio di merito
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Fausta Como | 20.02.2017 |
Lo strumento di cui all’art. 696 bis c.p.c. non è utilizzabile per la soluzione di questioni giuridiche complesse
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Russo | 08.02.2017 |
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