Segnalato dall’Avv. Paola Fagiolini del foro di Firenze con nota di accompagnamento
L’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione anche al di fuori di ogni ipotesi di periculum in mora, non partecipa di quella natura cautelare comune agli altri mezzi di istruzione preventiva, sicchè i presupposti di ammissibilità devono essere necessariamente ancorati al fumus boni iuris del diritto tutelando nel successivo ed eventuale giudizio di merito, essendo altrimenti rimesso l’istituto al mero arbitrio del ricorrente; non risulta provato l’elemento del fumus, qualora la pretesa creditoria si basi su una mera perizia tecnica di parte il cui contenuto è contestato dalla controparte.
In considerazione della la ratio deflattiva dell’istituto, ulteriore presupposto della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la quantificazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
Compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice, nell’ambito di un’istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, essendo di conseguenza precluso il ricorso all’accertamento tecnico preventivo nell’ipotesi in cui al perito vengano demandate valutazioni di natura giuridica, quali quelle relative all’interpretazione ed applicazione della normativa contenuta nel T. U.B..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli, con l’ordinanza del 07.06.2017.
Nel caso considerato un mutuatario proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della Banca mutuante chiedendo di disporsi accertamento tecnico preventivo volto a verificare se l’ISC indicato nel contratto di mutuo corrispondesse all’ISC effettivamente applicato allo stesso utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d’Italia con specifico riferimento alla metodologia del T.A.E.G. di cui all’originario DM 8.7.1992 e, nell’ipotesi di I.S.C. maggiore di quello indicato nel contratto, di rideterminare il piano dell’ammortamento del mutuo, applicando all’intero finanziamento i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 T.U.B., comma 7, nonché di quantificare gli importi versati in eccedenza.
Si costituiva la resistente eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 696-bis c.p.c. e contestando in fatto, la difformità tra l’I.S.C. pattuito in contratto e l’I.S.C effettivamente applicato ed, in diritto, l’idoneità di tale difformità a comportare le conseguenze giuridiche prospettate dal cliente.
Il giudice fiorentino ha preliminarmente vagliato l’esistenza dei presupposti previsti per l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., evidenziando che lo stesso, a differenza degli altri mezzi di istruzione preventiva, non ha una funzione strettamente cautelare, trovando applicazione anche in assenza di periculum in mora, sicchè i presupposti di ammissibilità dello stesso devono essere necessariamente ancorati al fumus boni iuris del diritto che si intende tutelare nel successivo ed eventuale giudizio di merito, essendo altrimenti rimesso l’istituto al mero arbitrio del ricorrente.
Ciò posto, il Tribunale ha rilevato che, basandosi la pretesa creditoria del ricorrente su una mera perizia tecnica di parte il cui contenuto era peraltro contestato dalla resistente, non risultava provato, neppure in via sommaria, l’elemento del fumus.
Il giudicante ha poi evidenziato che la natura deflattiva dell’istituto, ed in particolare la strumentalità dell’accertamento all’acquisizione di elementi probatori decisivi tesi ad evitare un’eventuale futuro giudizio di merito, richiede l’esistenza dell’ulteriore presupposto per cui la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la quantificazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, che non si realizza quando la controparte specificamente contesti l’ an della pretesa.
In ultimo, il Tribunale fiorentino ha ricordato che compito del CTU è di esaminare dal punto di vista delle sue specifiche competenze tecniche i fatti controversi tra le parti, mentre la decisione delle questioni di diritto spetta soltanto al giudice, nell’ambito di un’istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione, essendo di conseguenza precluso il ricorso all’accertamento tecnico preventivo nell’ipotesi in cui al perito vengano demandate valutazioni di natura giuridica, coincidenti nel caso di specie con l’interpretazione ed applicazione della normativa contenuta nel T. U.B..
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dei presupposti di legge, liquidando le spese secondo la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ATP: INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI QUESTIONI DI DIRITTO PRODROMICHE ALL’ACCERTAMENTO CHIESTO
DIVERSAMENTE SI TRASFORMEREBBE L’ISTITUTO DI CUI ALL’ART. 696 BIS C.P.C. IN UNA PROCEDURA IBRIDA
Ordinanza | Tribunale di Pisa, Dott. Stefano Laganà | 02.06.2017 |
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