ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 696 bis c.p.c. richiede che l’accertamento sia astrattamente idoneo ad agevolare la composizione della lite, facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dissenso tra le parti.
Compito del consulente tecnico è percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice decidere questioni di diritto e stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti e dichiarare se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo.
L’accertamento del credito di cui all’art. 696 bis c.p.c. può essere demandato al C.T.U. soltanto nelle ipotesi in cui possa effettuarsi solo con l’ausilio di cognizioni tecniche, senza che lo strumento processuale possa svolgere una funzione esplorativa e fondata su mere congetture.
Pertanto, laddove il cliente intenda avvalersi dello strumento della consulenza tecnica preventiva al fine di accertare il superamento del tasso soglia, in assenza di una compiuta quantificazione della propria pretesa, dovrà ritenersi inammissibile la relativa istanza di accertamento del credito ex art. 696 bis c.p.c..
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo, con ordinanza depositata in data 07.06.2015.
Nel caso in esame, il cliente depositava ricorso ex art. 696 bis c.p.c., chiedendo disporsi consulenza tecnica preventiva al fine di accertare il tasso effettivo globale applicato nel rapporto di affidamento stipulato con la Banca, oltre che l’eventuale superamento del tasso-soglia, nonché l’ammontare di eventuali interessi anatocistici, applicati in violazione di legge dall’istituto di credito.
Il Tribunale, nel disporre il rigetto del ricorso, ha enunciato i principi di diritto sottesi alla norma codicistica sopra richiamata, riportandosi ad un’ormai consolidata giurisprudenza di merito.
In particolare, il Giudice adito ha anzitutto precisato che “il ricorso a norma dell’art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse. Solo in tal modo è possibile scongiurare l’instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche “esplorative”, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell’indagine peritale ai fini della decisione“.
Invero, il Giudice ha ritenuto che l’eventuale giudizio di ammissibilità del richiesto accertamento tecnico contabile, avrebbe quantomeno richiesto la puntuale quantificazione della pretesa del ricorrente, “indipendentemente dalla controversia delle parti circa l’an debeatur, profilo, quest’ultimo, che involge la risoluzione di questioni prettamente giuridiche, demandate, come tali, al giudice del merito“. A tal proposito, il cliente avrebbe dunque dovuto indicare compiutamente le somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, così da consentire a quest’ultimo di esplicare adeguatamente il proprio diritto alla difesa, eventualmente contestando gli avversi conteggi.
Al contrario, il Giudice adito ha appurato il carattere assolutamente generico del procedimento di calcolo dedotto dal cliente, “ciò rendendo impossibile per la Banca resistente prendere posizione su questioni, di rilievo tecnico-contabile, afferenti l’oggetto della pretesa che potrebbe essere azionata in un futuro giudizio di merito“.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha, dunque, ritenuto insussistente “un punto di dissenso delle parti circa il quantum debeatur, che possa essere devoluto all’indagine del consulente tecnico“, accertando, per l’effetto, la carenza del presupposto dello strumento procedurale richiesto dal ricorrente, non potendo la consulenza tecnica preventiva risultare finalizzata “a dare consistenza numerica a semplici allegazioni suscettibili di esame in sede di giudizio di merito“.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AL CTU NON POSSONO DEMANDARSI VALUTAZIONI DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellina | 18-05-2015
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014
E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 359/2015