Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
E’ inammissibile l’accertamento tecnico preventivo volto alla determinazione degli interessi usurari od avente ad oggetto la nullità di contratti conclusi in violazione di norme imperative.
Nell’ipotesi di rapporti bancari e di lamentata applicazione di interessi illegittimi, deve essere esclusa la possibilità di dare luogo ad una CTU contabile volta a verificare ciò che solo in via dubitativa una parte lamenti contro l’altra, essendo evidente che in tale modo lo strumento tecnico verrebbe asservito a finalità esplorative.
In caso di decisa contestazione sull’“an” della avversa pretesa, è inammissibile il ricorso al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. atteso che in tal caso è del tutto inverosimile la eventuale conciliazione della lite, finalità che costituisce la ragion d’essere dell’ATP.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brindisi, Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo con ordinanza del 07.04.2017.
Nel caso considerato, un correntista conveniva in giudizio la Banca, proponendo ricorso ex art 696 bis c.p.c., onde ottenere l’accertamento e la quantificazione delle somme che quest’ultima era tenuta a restituire allo stesso, in virtù della lamentata applicazione di interessi usurari al rapporto di conto corrente.
Si costitutiva la Banca contestando l’ammissibilità della domanda di accertamento, sulla base del rilievo per cui le questioni sollevate avrebbero necessitato di approfondimento in un giudizio a cognizione piena in quanto preliminari al conferimento di qualsivoglia incarico peritale.
Il Tribunale adito dichiarava di aderire all’orientamento giurisprudenziale per il quale, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è esperibile solo quando l’incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull’”an” e sul “quantum“, ossia soltanto qualora gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, quindi, lo stesso deve dirsi inammissibile quando la decisione della controversia richieda la soluzione di questioni complesse.
Sottolineava, inoltre, che nell’ipotesi di rapporti bancari e di asserita applicazione di interessi illegittimi, doveva escludersi la possibilità di dare luogo ad una CTU contabile volta a verificare ciò, che solo in via dubitativa, una parte lamentava contro l’altra, atteso che in tali casi lo strumento tecnico avrebbe assunto finalità esplorative.
Nella specie, il Giudicante rilevava che i quesiti da porre al CTU avevano ad oggetto complesse e non pacifiche questioni di natura prettamente giuridica, attinenti, in particolare, alla interpretazione del contratto concluso dalle parti ed alla corretta applicazione di norme imperative e, pertanto, non poteva ammettersi lo strumento dell’ATP, con la probabile conseguenza che, poi, il giudice di merito avrebbe potuto non condividere le motivazioni giuridiche poste a fondamento dei quesiti posti al perito.
Infine, marcava la rilevante prevalenza delle finalità conciliative e deflattive del contenzioso dello strumento previsto dall’art. 696 bis c.p.c., ritenendo che nel caso di specie la decisa e radicale contestazione da parte dell’istituto di credito delle pretese del correntista non rendeva possibile l’eventuale conciliazione della lite.
Alla luce di tali considerazioni dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati:
ATP EX ART. 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE PER ACCERTARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
LE QUESTIONI CONTROVERSE TRA LE PARTI NON DEVONO IMPLICARE VALUTAZIONI RISERVATE AL GIUDICE DEL MERITO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott.ssa Rosa Sergio | 03.04.2017 |
SE IL GIUDICE DICHIARA INAMMISSIBILE LA CONSULENZA DEVE CONDANNARE ALLE SPESE LA PARTE ISTANTE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Valeria Rosetti | 02.03.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE SE TESO AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELL’INADEMPIMENTO O DEL FATTO ILLECITO
TALI QUESTIONI GIURIDICHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE DEVOLUTE ALLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Massa, Dott. Paolo Puzone | 15.02.2017 |
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