In materia di consulenza tecnica preventiva, come di accertamento tecnico preventivo, vige il principio per cui le spese del consulente d’ufficio e delle operazioni peritali, in genere, vanno poste a carico della parte richiedente, non essendovi possibilità di applicare le regole della soccombenza.
Soltanto nel successivo giudizio di merito, in cui la consulenza preventiva venga acquisita, le spese del consulente d’ufficio, come quelle per gli eventuali consulenti di parte e per spese di difesa del procedimento preventivo, dovranno essere prese in considerazione come spese giudiziali da porre a carico del soccombente, salva l’ipotesi di compensazione totale o parziale secondo le regole dettate dal codice di rito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, con l’ordinanza del 26.07.2016.
Nel caso in questione, una società in liquidazione e la Banca proponevano, innanzi al Tribunale di Avellino, ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del C.T.U., lamentando l’assenza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati dal giudice nella determinazione del quantum spettante all’ausiliario del giudice.
L’Istituto di credito, in aggiunta, contestava l’individuazione della parte tenuta al pagamento (posto a carico solidale delle parti).
Il Tribunale di Avellino, in ordine alla prima censura, rilevava che il decreto di liquidazione in atti non conteneva i criteri adottati e che ai fini della liquidazione dei compensi del C.T.U. dovesse applicarsi la disciplina contenuta nell’art. 2 del D.M. 31.05.2002 (onorario a percentuale calcolato per scaglioni).
In riferimento alla contestazione mossa dalla Banca, in ordine alla liquidazione delle spese di C.T.U. in via solidale a carico di entrambe le parti, richiamava il principio secondo cui le spese del consulente d’ufficio e delle operazioni peritali in genere, vanno poste a carico della parte richiedente, attesa l’impossibilità di applicare in queste ipotesi, le regole della soccombenza.
Il Giudice campano specificava, infatti, che soltanto nel successivo giudizio di merito, le spese dei consulenti d’ufficio o di parte, vanno prese in considerazione come spese giudiziali da porre a carico del soccombente, salva l’ipotesi di compensazione totale o parziale, secondo le regole dettate dal codice di rito.
Per quanto esposto, il Tribunale revocava il decreto di liquidazione reso, ponendo le relative spese a carico della società in liquidazione soccombente.
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