Nei procedimenti di istruzione preventiva la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, nelle ipotesi di eccezionale urgenza, non è limitata alla sola assunzione di testimoni, ma si estende anche all’accertamento tecnico preventivo, per cui è competente anche il giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta quando vi sia estrema difficoltà di ottenere in tempo utile l’espletamento dell’istruzione preventiva da parte del giudice competente per il merito, in particolare per la lontananza di quest’ultimo dal luogo dell’accertamento da eseguire.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Torino, Dott. Edoardo Di Capua, con provvedimento dell’01.12.2016.
Nel caso di specie, un consumatore proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Torino.
Parte resistente eccepiva l’incompetenza per territorio del Giudice adito, ritenendo competente il Tribunale di Vicenza, ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c..
Il Tribunale di Torino rigettava l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, sulla base di una duplice considerazione: in primo luogo, perché ai sensi dell’art. 693, comma 1, c.p.c., l’istanza si propone con ricorso innanzi “al giudice che sarebbe competente per la causa di merito” e, nel caso di specie, trattandosi di contratto concluso tra un professionista e un consumatore, innanzi al foro del consumatore; in secondo luogo, in ragione del fatto che, in applicazione dell’art. 693, comma 2, c.p.c., in caso di eccezionale urgenza, “l’istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta”.
Invero, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di Cassazione, come ricordato dal Tribunale torinese, per il combinato disposto degli artt. 693, comma 2, e 696, comma 1, c.p.c., nei procedimenti di istruzione preventiva, la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, nelle ipotesi di eccezionale urgenza, non è limitata alla sola assunzione di testimoni, ma si estende anche all’accertamento tecnico preventivo.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Torino, sottolineato, infine, che l’eccezionale urgenza va valutata dal giudice a cui è rivolta l’istanza “ex ante” e non ex post, rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio proposta da parte resistente ed ammetteva l’accertamento tecnico preventivo richiesto.
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