ISSN 2385-1376
Segnalata dall’Avv. Francesco Florimonte del Foro di Salerno con nota di accompagnamento
E’ inammissibile il ricorso ex art 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica. Tale ricorso, infatti, presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse.
Non è consentito ricorrere all’istituto della consulenza tecnica preventiva laddove il suo oggetto non verta semplicemente su inadempienze alle sottese obbligazioni contrattuali bensì sull’applicazione ed interpretazione di precise pattuizioni, ritenute tuttavia nulle per violazione di legge. Non si tratta, infatti, di azioni risarcitorie bensì di azioni restitutorie ex art 2033 c.c.. In tale tipo di controversie, quindi, non potrebbe realizzarsi lo scopo deflattivo perseguito dall’art 696 bis, in quanto, oltre alla questione della quantificazione del danno, demandabile ad un consulente, deve accertarsi in giudizio la questione pregiudiziale della nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Enza Faracchio, con l’ordinanza dell’08.06.2016.
Nel caso di specie, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., una società correntista, premettendo di aver intrattenuto con una Banca un rapporto di conto corrente ordinario e deducendo l’applicazione in corso di rapporto di interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore di disporre una consulenza tecnica preventiva al fine di verificare l’esatta consistenza del saldo del conto corrente intrattenuto con la resistente e di consentirne il ricalcolo effettivo, ovvero, in mancanza di conciliazione della lite, di promuovere domanda giudiziale volta a far accertare e dichiarare il nuovo saldo del richiamato rapporto.
In particolare le contestazioni mosse erano le seguenti:
1) addebito di competenze, per numerosi trimestri, in misura superiore al limite consentito ai sensi della L. 108/1996 (c.d. tasso soglia);
2) capitalizzazione trimestrale degli interessi e competenze;
3) addebito della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva in giudizio la Banca, che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del proposto ricorso, atteso che la Società ricorrente non aveva limitato le sue richieste alla nomina di un esperto che operasse nell’ambito delle sue competenze tecniche, ma aveva chiesto che lo stesso effettuasse degli accertamenti che, invece, presuppongono una preliminare determinazione giudiziale e, dunque, l’esercizio di funzioni tipicamente giurisdizionali, ovviamente non delegabili.
Il Tribunale di Nocera Inferiore richiamava, in ordine alla fattispecie in contestazione, il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale “è inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica”, ed ancora, secondo cui “non è consentito ricorrere all’istituto della consulenza tecnica preventiva laddove il suo oggetto non verta semplicemente su inadempienze alle sottese obbligazioni contrattuali bensì sull’applicazione ed interpretazione di precise pattuizioni, ritenute tuttavia nulle per violazione di legge. In tale tipo di controversie, quindi, non potrebbe realizzarsi lo scopo deflattivo perseguito dall’art. 696 bis, in quanto, oltre alla questione della quantificazione del danno, demandabile ad un consulente, deve accertarsi in giudizio la questione pregiudiziale della nullità delle clausole contrattuali applicate nel corso del rapporto”.
Il Tribunale adito evidenziato, in proposito, che la richiesta indagine, a fronte di contestazioni su determinate previsioni contrattuali e sulla prescrizione, avrebbe finito per accreditare risultati di indagini peritali privi di completezza e di adeguato scrutinio di ammissibilità e che, verosimilmente, nel futuro ed eventuale ordinario giudizio non sarebbero risultate utili a fronte di diversi orientamenti del Giudice di merito, dichiarava inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTESTAZIONI IN TEMA DI USURA
E’ NECESSARIO INSTAURARE IL GIUDIZIO DI MERITO PER L’ACCERTAMENTO DELL’USURARIETÀ DEGLI INTERESSI APPLICATI
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