ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura, qualora il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della banca e chieda la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento del danno, lo stesso ha l’onere di provare la propria pretesa, esibendo la documentazione contrattuale inerente al rapporto dedotto in giudizio.
In sede di ATP, non è possibile ovviare alla carenza della detta documentazione con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo l’oggetto di tale procedimento limitato all’acquisizione di elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini dell’accertamento e della quantificazione dei crediti derivanti dalla inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, restando esclusa ogni attività di acquisizione, da parte del CTU, di materiale probatorio, in quanto connotata da evidenti finalità esplorative .
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vicenza, dott.ssa Elena Sollazzo, con l’ordinanza del 28.01.2016, in tema di accertamento tecnico preventivo.
Nel caso di specie, una società proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Vicenza, al fine di verificare l’applicazione, da parte di una banca, di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari ai rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti con la stessa, in vista della instaurazione di un giudizio di merito avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli interessi e degli oneri indebitamente pagati, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali, derivati anche dalla – presunta – illegittima segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca.
Si costituiva la banca resistente opponendosi al richiesto accertamento, ritenendo insussistenti i presupposti legittimanti il ricorso allo strumento processuale invocato.
Il Giudice adito ha ritenuto che, effettivamente, non ricorrono nella fattispecie le condizioni per dare corso all’accertamento tecnico (CTU contabile) richiesto dalla parte ricorrente.
Infatti, qualora il correntista proponga domanda di accertamento negativo del diritto della banca e chieda la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento del danno, lo stesso ha l’onere di provare la propria pretesa, esibendo la documentazione contrattuale inerente al rapporto dedotto in giudizio.
Poiché nella fattispecie, per stessa ammissione della ricorrente società, detta documentazione era incompleta, a tale carenza non è possibile ovviare in sede di ATP con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dalla stessa invocato, in quanto tale strumento istruttorio è riservato alla fase di merito (nella quale il correntista dovrà dimostrare di aver azionato in tempo utile lo strumento di cui all’art. 119 TUB) e non può trovare ingresso nel procedimento di istruzione preventiva, il cui oggetto è limitato all’acquisizione di elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini dell’accertamento e della quantificazione dei crediti derivanti dalla inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, restando esclusa ogni attività di acquisizione, da parte del CTU, di materiale probatorio, in quanto connotata da evidenti finalità esplorative.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si segnalano in materia le seguenti pronunce:
E’ INAMMISSIBILE IN PRESENZA DI DOCUMENTI IN RELAZIONE ALLA CUI ESISTENZA E PRODUZIONE IN CAUSA RILEVANO PRINCIPI DI ONERE DELLA PROVA RICORRENTI IN UN GIUDIZIO ORDINARIO
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 14-11-2013
IN QUESTI CASI APPARE CONTROVERSO NON SOLO IL QUANTUM MA ANCHE L’AN DELL’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
Ordinanza | Tribunale di Torino, Pres. dott. Giovanna Dominici | 08-10-2014
DIVERSAMENTE, IL PROCEDIMENTO EX ART.696-BIS CPC COMPORTEREBBE UNA MERA DUPLICAZIONE DI PERIZIA
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Marco Cirillo | 14-11-2014 |
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 19-12-2014 |
AL CTU NON POSSONO DEMANDARSI VALUTAZIONI DI PERTINENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellina | 18-05-2015
LA CONSULENZA NON PUÒ ASSOLVERE AD UNA FUNZIONE MERAMENTE ESPLORATIVA
Ordinanza | Tribunale di Roma, dott.ssa Cecilia Bernardo | 07-07-2015
Testo del provvedimento
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